di Carlo Giuro La gestione finanziaria ha una valenza centrale nella costruzione della pensione integrativa che si basa sulla capitalizzazione dei contributi versati lungo l’arco della vita lavorativa dell’aderente. E diventa ancor più di fondamentale importanza in considerazione della profonda e prolungata crisi finanziaria in atto. In attesa che venga finalmente emanata la nuova versione del dm 703/96 che disciplina i limiti degli investimenti dei fondi pensione per adeguarli ai tempi, la Covip prosegue nella sua attività di «vigile attenzione» sul tema degli investimenti dei fondi pensione in relazione al quale è ora intervenuta, dopo un procedimento di pubblica consultazione, con uno specifico Provvedimento sul processo di attuazione delle politiche di investimento. L’autorità di vigilanza fornisce istruzioni sui criteri a cui le forme pensionistiche complementari e le relative società istitutrici devono attenersi nella definizione della politica di investimento. L’obiettivo è quello di indurre le forme pensionistiche complementari ad adottare una corretta strategia finanziaria tale da individuare efficienti combinazioni rischio-rendimento, coerenti con i bisogni previdenziali degli aderenti. I fondi pensione devono quindi definire la politica di investimento attraverso la redazione di un documento circostanziato sugli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, sui criteri con i quali prevedono di attuarla, sui compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, sulla modalità con cui intendono gestire il controllo del rischio e la valutazione dei risultati. Con riferimento ai soggetti chiamati a svolgere la «funzione finanza» la Covip ribadisce poi la necessità che gli stessi debbano possedere un elevato livello di professionalità, di conoscenze e di esperienza, oltre a caratterizzarsi per l’assoluta indipendenza rispetto a chi è incaricato della gestione. I fondi pensione dovranno adeguarsi a tali Disposizioni entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011 o entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti inferiori a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011. L’organo di amministrazione di ciascuna forma pensionistica deve quindi deliberare un documento sulla politica di investimento. (riproduzione riservata)