Posta elettronica certificata

L’art. 23, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha incluso le società di assicurazione, per le attività finanziarie esercitate, nella platea dei soggetti ai quali gli uffici dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza possono richiedere, ai sensi dell’art. 32, comma

1, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7), del D.P.R. n.n633 del 1972, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.

Le  compagnie, per ricevere dagli organi preposti al controllo le suddette richieste e per rispondere alle medesime, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2011, di attuazione della suddetta disposizione, stabilisce al punto 1.2 che “Le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 30 aprile 2012, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005…, utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007”.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate, con la nota indicata in oggetto (vd. allegato), indirizzata all’Associazione, ha specificato che nelle more dell’approvazione del provvedimento di aggiornamento della tabella degli operatori finanziari di cui all’allegato n. 3 del Provvedimento del 22 dicembre 2005, gli enti e le società di assicurazione nel comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dovranno compilare il campo del tracciato “codice soggetto” utilizzando il codice operatore 19.

Applicazione delle disposizioni dell’art. 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 alle imprese di assicurazione.

Al fine di realizzare una riduzione delle spese di compliance, assicurando al tempo stesso qualità ed efficienza delle procedure, l’art. 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative dell’art. 11-bis in esame.

Poiché le esigenze di riduzione degli oneri di compliance riguardano anche le imprese di assicurazione, obbligate, a decorrere dal 30 giugno 2012, ad effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati attinenti alle polizze di ramo III e alle polizze di capitalizzazione, l’art. 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione, ha inserito nell’ambito applicativo dell’art. 11-bis anche le imprese del settore.

Fonte: ANIA