di Domenico Comegna

Come minimo 43 euro in più. Questo è il conto che l’Inps presenterà il prossimo 16 maggio ai promotori finanziari per alimentare il loro fondo pensione obbligatorio. L’aumento è dovuto al contenuto incremento del minimale di reddito imponibile. Nulla di nuovo invece sull’aliquota contributiva che anche per quest’anno rimane fissata al 20,09% (17,09 per i collaboratori sino a 21 anni di età).

Minimale e massimale. Per il reddito da assoggettare a contribuzione, come si sa, sono previste una quota minima ed un massimale, oltre il quale non è dovuto alcun contributo pensionistico. Il minimale di reddito imponibile quest’anno raggiunge i 14.552 euro, per cui il contributo minimo, comprensivo della quota di maternità, è fissato in misura pari a 2.931 euro (733 euro al trimestre). Occorre inoltre ricordare che l’aliquota aggiuntiva prevista per i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-alte interessa anche gli autonomi. Pertanto, i pf nel 2011 pagheranno il 20,09% sul reddito fino a 43.042 euro («tetto» pensionabile di quest’anno) e 21,09%, sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 71.737 euro (tetto pensionabile maggiorato di 2/3). Il tetto contributivo-pensionabile per il 2011, riferito a coloro che si sono iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 e che non possono far valere alcun versamento alla data del 31 dicembre 1995 è invece pari a 93.622 euro.

Sconti agli anziani. La legge prevede uno sconto contributivo per i più anziani. L’agevolazione riguarda i titolari di pensione che hanno compiuto i 65 anni di età, i quali anche per il 2011 possono chiedere di versare la metà (50%) dei contributi dovuti all’Inps. Il minor versamento, naturalmente, si rifletterà sul supplemento di pensione che andranno ad ottenere continuando l’attività lavorativa.

Il calendario. Nessuna novità infine per quanto riguarda le scadenze dei versamenti. Da quando è entrato a regime il sistema di pagamento unificato imposte-contributi, attraverso il mod. F24, le quote minime vanno versate in quattro rate, il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio 2012. Mentre il conguaglio relativo ai redditi 2010 e il pagamento delle due rate di acconto del 2011, nella misura del 50% della quota eccedente il contributo minimo, vanno effettuati con le stesse scadenze previste per il versamento dell’Irpef (giugno e novembre).