Al fine di dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite  1970 (2011) e alla Decisione 2011/137/PESC del 28 febbraio 2011, il Consiglio dell’Unione  Europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 204/2011 del 2 marzo 2011, il quale ha, tra l’altro,  introdotto restrizioni all’esportazione ed all’importazione, da e verso la Libia, di attrezzature  militari che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna ed ha previsto il  congelamento dei fondi, delle attività finanziarie  e di ogni altro tipo di risorse economiche  posseduti o controllati, anche indirettamente, dalle persone fisiche elencate in appositi allegati. 

Il sopra richiamato Regolamento, prevede, all’art.  3, lett. c), che è vietato fornire,  direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle  tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegati I, compresi in  particolare, sovvenzioni, prestiti e assicurazione  dei crediti all’esportazione per la vendita, la  fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie suddetti o la fornitura di  assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in  Libia. 

Il Regolamento n. 204/2011 è entrato in vigore il 3 marzo 2011 ed è immediatamente  esecutivo, tuttavia dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantirne  l’attuazione, nonché norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni.

L’ISVAP, nel sollecitare particolare cautela nell’assunzione di rischi che  dovessero coinvolgere beni, servizi e soggetti ricompresi nel su citato quadro normativo al fine  di evitare danni reputazionali, ha richiesto alle compagnie di fornire, entro il 13 maggio 2011, elenco dettagliato  dei contratti emessi (ramo, numero, importo premi) a copertura di rischi ubicati in Libia, nonché,  per i rischi dei rami 7, 14, 15 e 16, che abbiano quale contraente/assicurato soggetti di  nazionalità libica.