In attesa della riforma epocale, distratti da processi a durata variabile e da allegre (o penose) intercettazioni, non sempre cogliamo le innovazioni giurisprudenziali rumorosamente accolte dalle opposte tifoserie di imputati condannati e di garantisti accigliati; ovvero di imputati assolti e giustizialisti delusi. La parabola del decreto legislativo 231 sulla cosiddetta responsabilità amministrativa delle imprese è l’esempio eloquente di un fenomeno che si ripete: norme manifesto terribili, spasmodica ricerca di escamotage per eluderle, tenacia (talvolta ostinazione) dei magistrati nel perseguire ipotesi di reato (non sempre fondate), condanne esemplari o assoluzioni irritanti in primo grado, frequente azzeramento dei processi per effetti naturali (prescrizione) o grazie ad aiutini legislativi, che lasciano per sempre l’ombra del sospetto sull’innocenza o sulla colpevolezza (e sull’aleatorietà della giustizia). Si aggiunga, nei casi recenti, la reazione di banche e imprese  traniere, che temono di essere trattate come extracomunitari giuridici ovvero minacciano  isinvestimenti e delocalizzazioni.
E se oggi i banchieri festeggiano la loro sentenziata estraneità alle truffe di Tanzi (ha fatto tutto da solo: un vero mago della cattiva finanza, rispetto al quale Sindona era un dilettante) gli amministratori di ThyssenKrupp sperimentano una condanna dolosa, finora evitata perfino dal più  riminale tra gli automobilisti, omicida solo per colpa e mai per dolo eventuale, sì da scontare detenzioni irrisorie e tornare al voltante in breve tempo.  Il decreto legislativo 231/2001 allineava il nostro ordinamento al sistema di responsabilità internazionale delle imprese avviato dalla Convenzione Ocse del 1996 contro la corruzione dei pubblici funzionari stranieri. Corruzione e reati societari rappresentavano l’iniziale ambito di applicazione di una norma cresciuta nel tempo su impulso delle direttive comunitarie, fino a comprendere i reati in tema di sicurezza sul lavoro e, a breve, quelli ambientali (lo prevede un decreto legislativo appena trasmesso dal governo, forse a sua insaputa, al parere parlamentare). Al di là delle sanzioni agli amministratori – temute anche sotto il profilo dei requisiti di onorabilità – la norma consente misure cautelari pesantissime, come l’arresto o il commissariamento dell’impresa, che mal si conciliano con l’economia globale e potrebbero essere revocate quando l’azienda sia ormai finita fuori mercato. Lo scorso anno Fastweb e Telecom Italia Sparkle evitarono il commissario solo versando beni e fidejussioni per mezzo miliardo di euro, e il governo annunciò di voler correre ai ripari. Un disegno di legge elaborato dall’Arel
e da PriceWaterhouseCoopers fu fatto proprio dal ministro Alfano, che promise una rapida approvazione del governo. Osservatori più attenti valutarono il rimedio peggiore del male e, quando la moral suasion non bastò più (a fine febbraio il testo stava per approdare sul tavolo del Consiglio
dei ministri), Assonime rese pubblica la lettera del presidente Abete al guardasigilli, che spiegava come la soluzione avrebbe potuto condurre «a indagini sempre più invasive e a un sindacato del giudice penale sull’organizzazione e gestione imprenditoriale ». Qualcuno si illudeva, infatti, che la certificazione rilasciata (guarda caso) da società di consulenza accreditate dal ministero, sull’idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati, avrebbe impedito le indagini del Pm. Con l’effetto paradossale di far rivoltare le imprese come calzini, e riversare ogni loro documento in procura,  rima; sulle pagine dei quotidiani poi, al posto delle intercettazioni nel frattempo vietate per legge.