Con la sentenza in  esame, il Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro e Previdenza –  ha affrontato, in modo chiaro e completo, la problematica del danno c.d. “differenziale”, in relazione alla specificazione analitica della domanda attrice  ed all’onus probandi.

Ha confermato, in premessa, il riconoscimento di tale tipo di danno (c.d. “danno differenziale”) nell’innovato sistema dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in relazione al D.Lgs. 38/2000, quale parte del danno meramente eventuale nel caso in cui l’indennizzo riconosciuto dall’INAIL non dovesse coprire il danno risarcibile, accertato secondo i criteri civilistici.

Ha, però, ritenuto che la richiesta giudiziale debba essere specificata in maniera articolata, anche in relazione alla pretesa di inadeguatezza dell’indennizzo, fornendo idonea valutazione contabile del pregiudizio subito. Ha affrontato, anche, la problematica del danno morale come danno  biologico, ritenendo che la sofferenza morale lamentata debba essere esattamente circostanziata nei suoi aspetti costitutivi e rigorosamente provata, ad evitare il pericolo, paventato dalle recenti decisioni della Suprema Corte, di una duplicazione di tutela risarcitoria.