di Antonio Ciccia  

Un’impresa individuale, dopo la sentenza della Cassazione 15657 del 20 aprile 2011, che estende gli obblighi della 231/2001, deve prendersi un consulente, dotarsi di modelli organizzativi e codice etico, dimostrare di avere una organizzazione che impedisca la commissione di reati: e se non lo fa rischia sanzioni pecuniarie e interdittive (per esempio incapacità a contrarre con la p.a., esclusione da albi ecc.).

Solo l’adempimento degli obblighi e delle cautele previste dalla legge 231/2001 impedisce di essere assoggettati alle pesanti sanzioni, che nei casi più gravi significano la chiusura dell’attività.

Vediamo di passare in rapida rassegna quali inconbenze spettano dunque per un apparato organizzativo piccolo o piccolissimo.

A questo punto anche le imprese individuali, che coincidono con la persona fisica del titolare, dovranno adottare modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati, dando prova del sistema di monitoraggio e vigilanza sulla corretta esecuzione dei modelli. Negli enti e nelle società si procede anche alla costituzione un organismo di vigilanza, che però pare troppo esigere da una struttura piccola come l’impresa individuale. Peraltro l’obiettivo dei modelli di organizzazione e gestione deve essere finalizzato anche per le imprese individuali ad evitare la commissione del reato, con un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati: a questo proposito si richiedono prescrizioni apposite per evitare illeciti.

Più in dettaglio, la legge prevede, oltre ai modelli organizzativi e ai sistemi di monitoraggio, le seguenti incombenze, che in concreto devono essere adattate alle dimensioni della impresa individuale: prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La stessa legge 231/2001 si rende conto della necessità di adeguare gli obblighi alle dimensioni del soggetto obbligato e prescrive che gli enti di piccole dimensioni i compiti di monitoraggio sulla vigilanza dei modelli organizzativi possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente (ma parla pur sempre di enti e non di imprese individuali identificabili con la persona fisica).

Tutto ciò avrà naturalmente un costo sia di consulenza sia di gestione.

Ma vediamo, ora, quali rischi corre una impresa individuale, che non si sia dotata degli accorgimenti previsti dalla legge 231/2001.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono essere di natura pecuniaria o interdittiva. Si aggiungono, poi, la sanzione della confisca e della pubblicazione della sentenza. Forse più pesanti ancora sono le sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si è detto che può darsi che siano più temibili le sanzioni interdittive: si pensi alle situazioni in cui una impresa, ad esempio edile, lavora prendendo appalti o subappalti da pubbliche amministrazioni. L’applicazione della sanzione interdittiva del divieto a contrarre con la p.a. implica la chiusura dell’attività.

Va, rilevato, tuttavia che la sentenza della cassazione procede a una lettura, che di fatto comporta l’estensione in malam partem di disposizioni sanzionatorie parapenali. Tra l’altro ciò avviene per le imprese individuali, le quali di identificano con la persona: le sanzioni interdittive, quindi, si sovrappongono e costituiscono un sostanziale doppione delle sanzioni penali accessorie.