Perdita del parente, c’è anche il rapporto nonno-nipote
 di Dario Ferrara  

Via libera alle tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale dei tribunali di Milano e Roma. Due le novità nelle tabelle ambrosiane, utilizzate nel maggior numero di uffici giudiziari italiani: scatta la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale temporaneo che deriva da una lesione alla persona; nell’ambito del pregiudizio da perdita del rapporto parentale è inserita l’ipotesi in cui è il nonno a perdere il nipote. Le tabelle sono state aggiornate in base ai parametri Istat: a Milano, dove il periodo di riferimento è 1° gennaio 2009-1° gennaio 2011, il ritocco avviene con la percentuale 2,8996 in base all’indice costo-vita dell’istituto di statistica. A Roma l’aggiornamento riguarda il solo 2010 (quelle dell’anno scorso «coprivano» già il 2009): anche nella Capitale scatta la personalizzazione-base standard (in attesa della tabella unica nazionale prevista dal codice delle assicurazioni).

Unicità e personalizzazione. A Milano la tabella da lesione, permanente e temporanea, all’integrità psico-fisica risulta arrotondata (per eccesso-difetto) all’euro. In tema di danno permanente all’integrità psico-fisica, si parte sempre dal «punto» della tabella precedente, relativo alla sola componente del danno anatomo-funzionale. Che deve essere aumentato di una percentuale ponderata per la necessità di inserire nel valore di liquidazione medio anche la componente di danno inerente la sofferenza soggettiva. E la sequenza è: dall’1 al 9% d’invalidità l’aumento è del 25% fisso; dal 10 al 34% l’incremento è progressivo per punto dal 26 al 50%; dal 35 al 100% d’invalidità l’aumento torna a essere fisso al 50%. Sono previste percentuali massime d’incremento da utilizzare per la personalizzazione. Serve una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale anche per il pregiudizio non permanente. Per la lesione corrispondente a un giorno di invalidità temporanea pari al 100% è prevista una forbice compresa fra 91 e 136 euro in modo da consentire l’adeguamento alle circostanze del caso concreto: il valore minimo del range è ottenuto aumentando del 25% il valore 2008, rivalutato al 2009, pari a 70,56 euro, mentre il valore massimo scaturisce dall’incremento del 50% di quello minimo.

Valori familiari. Il ritocco ai valori per il ristoro della perdita parentale è arrotondato per eccesso-difetto alla decina d’euro, in base a un sistema che tiene conto di una serie di circostanze: sopravvivenza o meno di altri congiunti; convivenza o meno di questi ultimi; qualità e intensità della residua relazione affettiva familiare; qualità e intensità del rapporto parentale con la persona scomparsa. In caso di lesione grave alla salute del familiare, la misura del danno non patrimoniale da risarcire alla vittima secondaria, cioè al congiunto dell’invalido, risulta svincolato dal danno biologico subito dalla vittima primaria e va risarcito nella misura dell’alterazione della vita familiare, che si può provare anche per presunzioni. Il tetto massimo è quello previsto in caso di morte.

Capitale del danno. Veniamo a Roma. Per il danno biologico tutto resta come nel 2010 al netto dell’adeguamento Istat: la tabella sarà rivisitata nel 2012. La novità sta invece nella liquidazione equitativa dell’ulteriore danno non patrimoniale, grazie a criteri elaborati in base alle liquidazioni effettuate al tribunale capitolino. Prendiamo il danno non patrimoniale provato in via presuntiva sulla scorta delle allegazioni della parte: sulla base dell’ordinario pregiudizio che è ricollegabile alla tipologia della lesione si possono ulteriormente individuare fasce di oscillazione che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni fascia di 10 punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, che si può maggiorare o diminuire fino al 50% a seconda del caso concreto. Un esempio? Se lo scaglione del danno biologico è quello compreso fra 20 e 30%, la percentuale-base del danno non patrimoniale è pari al 25 con un range applicabile compreso fra 12,5 e 37,5.

Geometrie variabili. Quanto al danno non patrimoniale per la morte di un congiunto, il punto vale 8.725 euro. E i criteri diventano più flessibili. I coefficienti dei rapporti di parentela si possono ridurre fino a metà e non più fino a un terzo, mentre aumentano da due a quattro punti il punteggio attribuito alla convivenza con il de cuius e da due a tre quello attribuito nell’ipotesi in cui non vi siano altri soggetti che convivevano con la vittima (da almeno tre mesi). Nel caso in cui il superstite non abbia conviventi entro il secondo grado è possibile un incremento del punteggio riconosciuto da un terzo alla metà.