Il TAR del Lazio ha annullato alcune delle mega sanzioni inflitte dall’ISVAP ad alcuni intermediari a novembre 2010, di cui avevamo dato notizia nel nostro sito, come di consueto (http://www2.assinews.it:443/testi/tiz12282_110110isv.htm).

Con Sentenza n. 36095 del 13/12/2010, il TAR LAZIOaccoglie il ricorso n. 1116 del 2010, proposto da Accardo Giovanna e Cotena Salvatore, per l’annullamento dell’ordinanza del Presidente dell’ISVAP n. 4782/09, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 140.025,20 a titolo di sanzioni amministrative per presunte violazioni in materia di attività di agenti di assicurazione, oltre spese ed accessori.

La sanzione era stata inflitta per:
– non aver fatto sottoscrivere alcuna lettera di collaborazione ai subagenti Andrea Cotena e Erika Stefania Ariante né aver comunicato alla compagnia mandante (Vittoria Assicurazioni S.p.A.) la sussistenza del rapporto di collaborazione con gli stessi; 
– non aver fornito all’assicurato la documentazione informativa con riguardo a n. 19 polizze risultate prive del modello 7A e n. 2 polizze prive dei modelli 7A e 7B; 
– mancanza del questionario sull’adeguatezza per n. 73 contratti; – aver ricevuto denaro contante a titolo di pagamento dei premi fuori dei casi consentiti dalla legge con riguardo a n. 38 polizze; 
– non aver realizzato una gestione prudente in relazione a n. 3 contratti, indicando come data di copertura assicurativa la data di registrazione a giornale cassa del bonifico bancario ricevuto e non la data di effettivo pagamento del contraente; 
– non aver ottemperato alle istruzioni impartite dalla compagnia sulla pubblicità degli “avvisi importanti alla clientela”. Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Il TAR Lazio (Sezione Prima) ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti con esso impugnati, condannando l’ISVAP al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti per € 1.500,00.

Sentenza n. 735 del 26/01/2011 il TAR Lazio accoglie il ricorso n. 11320 del 2009, proposto da RESCO s.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza n. 4613/09 prot. n. 14-09-013307 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 307.352,61.
Assi 90 srl, M.S. Assicurazioni Srl e Resco srl, erano stati multati per (a seguito di accertamenti ispettivi preso la società Europ Assistance Italia S.p.A.) per: 
– attività di mediazione riassicurativa svolta per conto delle proprie mandanti (all’epoca Levante Assicurazioni S.p.A. e Norditalia Assicurazioni S.p.A., ora Carige Assicurazioni S.p.A.), finalizzata alla stipula di un trattato di riassicurazione avente ad oggetto il ramo assistenza, in assenza dell’iscrizione all’Albo di categoria. 
Il TARLazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza n. 4613/09 prot. n. 14-09-013307 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009 e condanna ISVAP al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente RESCO s.r.l., per complessivi € 1.500,00.

Il TAR accoglie anche, con sentenza n. 736 del 26/01/2011 il ricorso di M.S. Assicurazioni Srl.