Contributi fino all’80% dei costi aziendali di assicurazione

 di Luigi Chiarello  

Polizze agevolate per gli agricoltori. Così da difendere le aziende agricole da rischi devastanti per l’attività, come quelli climatici per colture e strutture, le fitopatie e gli attacchi parassitari resistenti ai trattamenti fitosanitari, le epizoozie negli allevamenti e lo smaltimento di carcasse di animali morti per malattie o incidenti. I rischi possono essere coperti con polizze a carico del produttore fino al 30%, se è prevista una soglia del danno. Ma la copertura scatterà anche se non è prevista alcuna soglia. Nella tabella a lato sono indicate le misure di contributo pubblico per singola tipologia di intervento. Le quote massime di contributo arrivano all’80% della spesa ammissibile a copertura assicurativa. A definire il tutto è un decreto del ministro delle politiche agricole del 20 aprile 2011 (prot. 0008809). Le risorse a disposizione per il finanziamento delle polizze agricole sono comunitarie e nazionali. Il contributo agli agricoltori è variabile, nei limiti dei bilanci Ue e nazionale, e viene calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalle norme di riferimento, per la spesa ammessa a contributo sostenuta per il pagamento del premio. A determinare quest’ultima è Ismea, in base a procedure stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale.

I tempi di stipula ed erogazione. Gli agricoltori possono stipulare polizze agevolate in forma individuale o collettiva, attraverso una delle associazioni di imprenditori agricoli. Prima della stipula della polizza va accertato, che allevamenti e superfici su cui insistono le colture che si intendono assicurare trovino rispondenza con i dati riportati nel fascicolo aziendale, presente nella banca dati Sian. Entro 45 giorni dalla stipula, le polizze vanno comunque inviate via web alla banca dati assicurativi Sian, per i relativi controlli. In caso di contributi comunitari, questi verranno erogati:

– entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell’uva da vino;

– dal 1° dicembre dell’anno in cui è stata stipulata la polizza, al 30 giugno dell’anno successivo, per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti.

In caso di contributo nazionale, invece, questo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, verrà erogato agli agricoltori entro un mese dalla ricezione della domanda. L’istanza, dovrà essere corredata del parere favorevole della regione. E, in caso di polizze collettive, dovrà essere prodotta anche la documentazione di consuntivo. Qualora si tratti di polizze individuali, invece, bisognerà presentare anche la dimostrazione di spesa.