Le nuove deroghe per carrelli, veicoli portuali e trattori agricoli creano un vuoto operativo che ricade su imprese e intermediari

di Leandro Giacobbi

Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso, in via definitiva, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento, che introduce una serie di interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure a sostegno delle PMI, è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In questo contesto, il legislatore ha inserito l’art. 9, che nel Capo III “Semplificazioni”, disciplina l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.

In sintesi, l’art. 9 interviene sull’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), ampliando le ipotesi di deroga all’obbligo di assicurazione RC auto, ma solo a condizione che la responsabilità civile verso terzi sia comunque coperta da una polizza diversa dalla RC obbligatoria. Gli esoneri riguardano i seguenti veicoli:

 

a. Carrelli in aree aziendali, stabilimenti, magazzini, depositi:

la deroga vale per i veicoli di cui all’art. 1, c.1, lett. rrr) CAP che rientrano nella tipologia dei carrelli ex art. 58, c.2, lett. c) CdS, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi. In tali contesti chiusi al traffico generale, l’obbligo di RCA viene meno, purché il veicolo sia coperto da una polizza di responsabilità civile verso terzi “alternativa”.

b. Tutti i veicoli in aree ferroviarie, portuali, aeroportuali non accessibili al pubblico:

una seconda ipotesi, distinta rispetto ai carrelli, riguarda i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. In queste aree operative, pur potendo circolare veicoli molto diversi tra loro (mezzi di piazzale, mezzi di movimentazione, ecc.), l’obbligo di RCA non si applica se la circolazione è confinata a tali zone e se il rischio verso terzi è coperto da una polizza RC diversa da quella obbligatoria.

c. Macchine agricole ad uso interno:

la deroga si estende alle macchine agricole ex art. 57 CdS, non immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica, quando operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico. Anche qui, l’esonero dall’obbligo RCA è condizionato alla presenza di una copertura assicurativa volontaria per la responsabilità civile verso terzi.

La normativa non prevede disposizioni per l’entrata in vigore, quindi la legge diventerà operativa il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

UN INTERVENTO ATTESO, MA PRIVO DI ISTRUZIONI OPERATIVE

L’intervento legislativo, seppur da molti operatori auspicato, è talmente privo di declinazioni operative che con la sua entrata in vigore gli intermediari assicurativi saranno contattati dai clienti per avere dei legittimi chiarimenti. Infatti, l’unica precisazione che la normativa fornisce è che il Fondo di garanzia per le vittime della strada interverrà per i sinistri qualora non vi sia una copertura per la tutela dei terzi danneggiati affidata alle polizze volontarie (o imposte da norme speciali) che dovranno presidiare la circolazione dei veicoli in tali aree.

PRIME CRITICITÀ APPLICATIVE: VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON POLIZZA RC AUTO

Per gli assicurati che hanno in corso una polizza RCA — spesso stipulata su numero di telaio — è ragionevole ritenere che la copertura resti valida fino alla scadenza. Resta però da chiarire, se trattandosi ora di veicoli esclusi dall’obbligo assicurativo RCA, sia ancora applicabile l’azione diretta del danneggiato ex art. 144 CAP. Verosimilmente, in questi casi, gli strumenti della “mediazione” e della “negoziazione assistita” permetteranno di superare l’incertezza della normativa.

I VEICOLI NON ANCORA ASSICURATI O DI NUOVA ACQUISIZIONE

Per questi mezzi, l’art. 9 introduce un obbligo assicurativo “alternativo”, ma:

  • non è previsto alcun regime sanzionatorio per chi non si assicura;
  • non esiste un obbligo a contrarre per le compagnie.

Siamo quindi in un’area di deregulation piena. Chi si assicurerà con polizze RCT dovrà inoltre considerare che, in caso di esclusioni di garanzia, non potrà invocare il principio classico della RC auto secondo cui il terzo è sempre risarcito, con eventuale rivalsa sull’assicurato. Il rapporto diventa quindi danneggiante–danneggiato, con una tutela del terzo significativamente ridotta.

I CARRELLI NON IMMATRICOLATI

L’art. 9, poi, prevede l’esonero se i carrelli non immatricolati “operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi”. È evidente che gli intermediari si troveranno subito a dover rispondere a un quesito cruciale: fino a dove si estende questa nozione di “area aziendale”?

La ratio è chiara: si tratta di aree interne, non aperte al pubblico, con circolazione confinata e controllata, ma che possono comunque presentare rischi verso terzi (dipendenti, fornitori, appaltatori). Tuttavia, nella pratica, molte realtà aziendali non rientrano facilmente in una definizione così rigida.

Si pensi ai grandi complessi industriali o ai poli logistici, dove la viabilità interna è di fatto assimilabile a quella pubblica. Se per “area aziendale” si intendesse semplicemente lo spazio delimitato dai recinti dell’impresa, l’esonero sarebbe molto ampio; se invece il criterio è “area non aperta al pubblico”, l’esito assicurativo cambia radicalmente.

I VEICOLI UTILIZZATI NELLE AREE FERROVIARIE, PORTUALI E AEROPORTUALI

Per i veicoli utilizzati nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali l’esonero si applica esclusivamente in zone non accessibili al pubblico. Anche qui, cosa significa non accessibili al pubblico? Pensiamo ad un’area portuale chiusa al pubblico dove per ragioni straordinarie sia resa temporaneamente accessibile, come ci si comporterà? Ci sarà l’esclusione nelle polizze RCT? Non era più semplice adottare la terminologia: strada privata non equiparata a pubblica, dove vi era una storia giurisprudenziale consolidata che poteva risolvere ogni dubbio.

Inoltre, in questi luoghi – soprattutto aree portuali e aeroportuali – i veicoli, spesso, passano dalle zone interdette a quelle aperte al pubblico; quindi, l’esonero potrebbe non essere una misura satisfattiva; in verità, per i porti molte richieste per l’esenzione dall’obbligo RC auto riguardavano i cosiddetti “Terminal Tractor”, cioè le mega-motrici per trainare semirimorchi, casse mobili o roll‑trailer all’interno dei terminal portuali nelle zone ad accesso controllato, quindi la normativa accoglie queste richieste del settore portuale.

IL NODO DEI TRATTORI AGRICOLI

Sui trattori agricoli la normativa interessa le macchine agricole ex art. 57 CdS, non immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica. La prima reazione è che la norma rappresenti un specie di mini-condono. Si tratterebbe di trattori, probabilmente datati, privi dei sistemi di protezione perché messi in commercio prima degli obblighi e mai adeguati. Questi trattori non sarebbero mai rientrati nelle coperture RCA, in quanto non sarebbe mai stata possibile la loro immatricolazione, ma adesso sono assicurabili con le polizze RCT delle imprese agricole: gli assicuratori saranno d’accordo?

QUESTIONI INSOLUTE

In ultimo, il legislatore non ha affrontato alcune criticità presenti sul mercato. Pensiamo, innanzitutto, alle macchine operatrici che sono utilizzate in aree non aperte al pubblico (cantieri) per le quali l’esenzione aveva la medesima legittimità dei veicoli utilizzati nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Il secondo problema è quello dei veicoli immatricolati “fermi” nelle concessionarie in attesa di vendita a cui si associa quello analogo delle società di noleggio; l’aspetto positivo è che sembra ci siano in cantiere degli interventi normativi correttivi.

Se però si riflette sul fatto che la nuova normativa RCA è stata introdotta dal D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 e che tutti gli operatori avevano presentato subito delle perplessità e che a marzo 2026 sia stata approvata una norma assolutamente non esaustiva rispetto alle criticità emerse, non si può che essere quantomeno perplessi e ci fermiamo qui.

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