In materia di targa prova, che ricordiamo è disciplinata dall’art. 98 del Codice della Strada, si è succeduta in questi ultimi anni tutta una serie di interventi normativi.

Infatti, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aveva previsto la possibilità dell’utilizzo delle targhe di prova anche nel caso in cui, il veicolo da sottoporre a prove tecniche, sperimentali o costruttive, a dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, fosse già immatricolato e anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Lo stesso decreto, al successivo comma 4, aveva prescritto l’aggiornamento delle disposizioni contenute nel DPR n. 474/2001, “anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 14.2.2024 è stato pubblicato il DPR 21 dicembre 2023, n. 229 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa. Su questa ultimo intervento legislativo è stata emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare – Prot. n. 0005909 del 28/02/2024 – per fornire i primi chiarimenti applicativi, sottolineando che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 29 febbraio 2024.

Numero di autorizzazioni rilasciabili

Si trattava dell’aspetto più atteso e il decreto ha assunto quale riferimento il numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa, sancendo un rapporto tra “targa prova” autorizzabili di una ogni cinque fra dipendenti e collaboratori per un totale complessivo massimo non superiore a 100 autorizzazioni.

Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.

Pertanto, a decorrere dal 29 febbraio 2024, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disposizione.

Gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni

Il DPR n. 229/2023 ha, tra l’altro, modificato anche il comma 3 dell’art. 1 del DPR n. 474/2001, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova saranno gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. Attualmente, però, non vi è ancora la procedura informatica e il Decreto rinvia ad un successivo provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione Civile che dovrà essere emesso entro il 29 giugno 2024 dove saranno stabilite le modalità di attuazione della suindicata norma.

Un primo commento a questo intervento normativo riguarda i numerosi “piccoli concessionari” che con fino a 9 dipendenti e collaboratori avranno diritto ad una sola targa prova. Se si tiene conto delle prove dei veicoli post attività di manutenzione e quelli soggetti a test per la vendita, forse prevedere – per solo questa fascia – la possibilità di richiedere una seconda autorizzazione rappresentava una soluzione di buon senso.

Un secondo commento concerne un suggerimento per il legislatore ovverosia di investire sulla “targa prova” in termini informatici. È uno strumento così delicato – rammentiamo che non sono pochi i sinistri che vedono coinvolti i veicoli con targa prova – che il suo utilizzo accompagnato ad una black-box (di semplice applicazione) potrebbe costituire una soluzione per la gestione dei sinistri e per verificarne gli usi impropri.

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