GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 362 – Aprile 2024

La sospensione come sanzione conseguente a reato si applica indipendentemente dall’idoneità alla guida

“Davanti a un fiasco de vin quel fiol de un can fa le feste…” recita una vecchia canzone di Lelio Luttazzi che ricorda la sua Trieste, attraverso gli occhi di due “intenditori” della rossa bevanda. Forse, all’epoca, il problema dell’abuso di sostanze alcoliche non era diverso rispetto ai giorni attuali, ma certamente il suo impatto sulla circolazione e sulla tutela degli utenti della strada era decisamente inferiore. Il reato di guida in stato di ebbrezza era già previsto nel codice della strada del 1959, ma la sua applicazione era residuale ai soli casi di grave ubriachezza, stante l’inesistenza dell’etilometro e parimenti lo era la sanzione della sospensione della patente di guida.

Oggi il reato di guida in stato di ebbrezza è minuziosamente disciplinato dall’art. 186 e 186 bis del codice della strada, con sanzioni che aumentano di anno in anno e che hanno determinato una diminuzione degli incidenti collegati alla guida in stato di ebbrezza, ma che non possiedono ancora quell’efficacia deterrente invocata dal legislatore. Porsi alla guida di un veicolo con tasso alcolemico superiore allo 0.8 g/l costituisce reato punibile con l’ammenda, ma già superare il tasso dello 0.5 g/l comporta sempre e comunque l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, oltre alla sanzione amministrativa minima di € 543.

Il provvedimento comminatorio della sospensione è da sempre oggetto di contenziosi e di ricorsi, alimentati anche da decisioni ondivaghe e contrastanti che non fanno chiarezza sulla diversa natura e funzione della sospensione adottata ai sensi dell’art. 186 cds, rispetto a quella applicata ai sensi dell’art. 223 cds. La Cassazione1 è intervenuta su detto discrimen con una semplice, ma chiarificatrice ordinanza.

La vicenda

Tizio, fermato alla guida di veicolo, viene sottoposto al test alcolemico, che accerta un tasso superiore al 1,00 g/l. Gli viene quindi ritirata la patente e irrogata la sospensione della patente di guida per 6 mesi con ordinanza prefettizia, nella quale gli viene anche ingiunto, come previsto dall’art. 223 cds, di sottoporsi alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Tizio impugna l’ordinanza avanti al giudice di Pace di Nuoro, che accoglie il ricorso in ragione della certificazione medica rilasciata dalla commissione medica patenti che dichiara Tizio idoneo alla guida. La Prefettura impugna la sentenza avanti il Tribunale di Nuoro, che però rigetta l’appello. Il Tribunale ritiene che il provvedimento di sospensione sia illegittimo perché la durata del periodo di sospensione comminata dal Prefetto, è stata determinata in modo del tutto indipendente dall’accertamento dei requisiti psicofisici richiesti per la guida, requisiti, peraltro, ritenuti sussistenti in seguito alla visita medica. A detta del Tribunale, la cessazione o la permanenza dell’esigenza cautelare sottesa alla sospensione della patente di guida è stata devoluta ad una valutazione tecnica, quale quella medica, pertanto, una volta accertata positivamente l’esistenza dei requisiti psicofisici in capo al soggetto, il periodo di sospensione della patente di guida deve cessare perché viene meno l’esigenza e la funzione cautelare del provvedimento sanzionatorio prefettizio. La Prefettura impugna detta decisione avanti alla Suprema Corte.

La decisione del collegio

La Prefettura rivolge alla Corte un solo motivo di ricorso. Per la ricorrente la sospensione della patente di guida comminata ai sensi dell’art. 223 comma 1 c.d.s., non è condizionata, né subisce alcun effetto dall’accertamento medico dei requisiti psicofisici necessari alla guida e anche in caso di suo esito favorevole, quest’ultimo non elimina l’esigenza cautelare del provvedimento di sospensione. La Corte ritiene valido e fondato il motivo. Trattandosi di un evento verificatosi nel 2017, la Corte richiama nella sua motivazione le norme vigenti all’epoca e le declina come di seguito:

1) l’allora art. 186 comma 2 lettera b) cds prevede che in caso di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) il reato venga punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
2) il comma 8 della stessa norma prevede che con l’ordinanza che applica la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il Prefetto ordini al conducente di sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni. Se il conducente non effettua la visita medica, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica;
3) il comma 9 dispone che in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto, in via cautelare, applichi la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8;
4) l’art. 223 CdS, al comma 1 prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritiri immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura… Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Delineato così il quadro normativo in cui deve “calarsi” il fatto, le conclusioni da trarsi sono le seguenti:

a) la violazione di Tizio rientra nella fattispecie di reato prevista dall’art. 186 comma 2 lett. B cds in ragione del tasso alcolemico superiore a 1,0 g/l e detta norma prevede la sospensione della patente di guida;
b) trattandosi di reato per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione, deve applicarsi l’art. 223 comma 1 cds;
c) l’art. 223 cds prevede che il Prefetto debba disporre la sospensione della patente fino ad un massino di due anni.

La sospensione deliberata dal Prefetto per cui si discute, oltre ad essere un atto dovuto, è un provvedimento preventivo, che viene applicata ancor prima che sia accertata la responsabilità penale e che anticipa la sospensione che disporrà il giudice in sede penale a seguito dell’accertamento del fatto di reato, ma la sospensione “prefettizia” possiede dei presupposti e delle caratteristiche del tutto differenti rispetto a quella applicata dal giudice in sede penale. Infatti la Corte precisa che la sospensione provvisoria della patente di guida, ai sensi dell’art. 223 comma 1 “è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli”.

La finalità della sospensione applicata dal Prefetto, nelle ipotesi in cui la condotta del conducente possa configurare una ipotesi di reato di cui all’art. 186 comma 2 (guida in stato di ebbrezza), è esclusivamente quella di impedire – nelle more del procedimento penale – che lo stesso replichi detta condotta illecita e causi danni a persone o cose, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso possieda tutti requisiti per condurre un veicolo. Diversamente, invece, deve ragionarsi quando la sospensione viene applicata nel caso in cui la persona non si sottoponga alla visita medica ordinata dal prefetto, ai sensi del comma 8 cds, oppure nel caso in cui il tasso alcolemico superi il 1,5 g/l, ai sensi del comma 9. In questi casi la misura cautelare della sospensione viene applicata con altra finalità, ovvero quella di sollecitare il prevenuto a sottoporsi alla visita medica per la verifica dei requisiti alla guida anche ai fini della revoca della patente e di acquisire, pertanto, nel minor tempo possibile il riscontro medico sulla condizione del conducente.

Dovrà, pertanto, porsi attenzione nel “maneggiare” l’art. 223 cds, perché ove ci si trovi, come nel caso di specie, nell’ipotesi del comma 1 cds ovvero in caso di fattispecie di reato a cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida l’accertamento medico e il positivo riscontro della permanenza dei requisiti psicofisici in capo al prevenuto, non è stato previsto dal legislatore quale strumento per la verifica delle esigenze cautelari che il provvedimento di sospensione deve tutelare e salvaguardare e, conseguentemente, non spiega alcun effetto sulla sospensione prefettizia, non potendone determinare, né la sua cessazione, né la sua permanenza. È dunque fondamentale tenere ben separati:

a) la sospensione ex art. 186 comma 2 cds, che consegue all’accertamento del reato nel giudizio penale che è sanzione accessoria amministrativa, ma con fini punitivi applicata dal giudice penale;
b) la sospensione ex art. 223 comma 1, che ha natura cautelare immediata e diretta obbligatoriamente disposta dal Prefetto al fine di tutelare la pubblica incolumità;
c) la sospensione ex art. 223 comma 8 o 9 applicata la Prefetto al fine di conseguire nel minor tempo possibile il riscontro medico sulla condizione psicofisica del conducente per la definitiva sospensione della patente o per la sua revoca.

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1 Corte di Cassazione ordinanza del 5 febbraio 2024 n. 3245


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