IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024, recante modifiche e integrazioni al regolamento n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali e modifiche e integrazioni al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

Il Provvedimento – si legge nella relazione dell’Istituto di Vigilanza – reca modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018, con la finalità di adeguare i testi regolamentari alla normativa primaria e regolamentare sopravvenuta, confermando per il resto le previsioni che non appaiono con essa direttamente in contrasto e/o incompatibili.

In particolare, le modifiche mirano a:
– coordinare la regolamentazione secondaria con quando previsto in materia dal CAP e dal
Decreto MISE 88/2022. Nello specifico, sono stati allineati i testi regolamentari con l’inserimento dei criteri e dei requisiti previsti dal Decreto MISE, in coerenza con il
perimetro di applicazione ivi disegnato (diversificazione in ragione dell’incarico assunto
dall’esponente o dal titolare di funzione fondamentale, caratteristiche dell’impresa di
appartenenza). Sono state inoltre espunte dal testo le previsioni divenute incompatibili
con la normativa sopravvenuta (quale, ad esempio quella concernente il Presidente
dell’organo amministrativo, che dovrà essere un esponente non esecutivo, senza
possibilità di ricorrere alla deroga fino ad ora consentita dall’articolo 5, comma 9 del Reg.
n. 38/2018).
Per quanto concerne poi la valutazione di idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali,
il Provvedimento, in linea con quanto prevede il regolamento ministeriale (articolo 19),
prevede l’applicazione soltanto del requisito di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza, mentre per i soggetti che svolgono le funzioni fondamentali, il perimetro
delle disposizioni applicabili viene definito nell’ambito dell’apposita politica approvata
dall’impresa e declinata secondo proporzionalità. In tale contesto, permangono
comunque i riferimenti all’indipendenza “organizzativa” delle funzioni fondamentali, intesa
come divieto di commistione con quelle operative.

– dare attuazione alla delega attribuita dal Decreto MISE all’IVASS in materia di composizione dell’organo amministrativo. Con riferimento alle quote relative al genere
meno rappresentato (art. 10, comma 3 Decreto MISE), il provvedimento rimette agli
statuti delle imprese l’individuazione delle modalità con cui garantire il rispetto nel
continuo delle soglie individuate e individua il meccanismo di approssimazione da
applicarsi ove il valore di tali quote non sia pari ad un numero intero. La percentuale di
componenti indipendenti (art. 10, comma 4 Decreto MISE) è stata fissata in almeno il
25% degli esponenti. Per quanto concerne i comitati endoconsiliari, vengono confermate
le disposizioni vigenti, relative al Comitato per il controllo interno e i rischi e al Comitato
remunerazioni (artt. 6 e 43 Reg. n. 38/2018).

– adottare nuove disposizioni procedurali per la valutazione dei requisiti e criteri. Le
procedure di valutazione attualmente in essere non sono allineate ai contenuti del
Decreto MISE (in particolare articolo 23). Il regolamento ministeriale richiede infatti di
documentare nel dettaglio i processi valutativi che hanno condotto alla designazione
dell’esponente o del titolare, anche in relazione ai documenti acquisiti e valutati. Inoltre,
l’inserimento dei criteri di idoneità/competenza – che hanno carattere discrezionale e
proporzionato alle diverse situazioni – sottende la necessità di strutturare in maniera
puntuale il dialogo con l’Istituto. Per tali ragioni, il Provvedimento prevede la sostituzione
della vigente disciplina con due nuove procedure valutative.

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