RC MEDICA

Autore: Laura Opilio e Filippo Profili
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

I nuovi requisiti minimi (Decreto attuativo ex art. 10 della L. Gelli-Bianco)

All’esito di un lungo percorso iniziato con l’introduzione della L. n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha adottato il decreto attuativo previsto ai sensi dell’art. 10, co. 6, della L. Gelli-Bianco.

Il decreto è volto a disciplinare:
(i) i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per gli esercenti le professioni sanitarie;
(ii) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe previste per l’assunzione del rischio diretto;
(iii) le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di una compagnia assicurativa;
(iv) la previsione per le strutture di un fondo rischi e delle riserve in relazione ai sinistri denunciati.

Ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 viene delineato l’oggetto della copertura assicurativa relativo, rispettivamente, alle polizze delle strutture sanitarie (pubbliche o private), dei liberi professionisti e dei dipendenti delle strutture medesime; il sesto comma, prevede espressamente un obbligo di manleva per la responsabilità solidale dell’assicurato, così escludendo eventuali limitazioni contrattuali alla sola quota di responsabilità dell’assicurato e facendo salvi in ogni caso i diritti di surroga e regresso degli assicuratori nei confronti dei condebitori solidali.

Inoltre, al settimo comma è significativa la previsione che dispone come ad ogni scadenza contrattuale sia prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata del contratto.

Il medesimo distinguo previsto per le strutture, i liberi professionisti ed i dipendenti delle strutture sanitarie viene fatto all’art. 4 in relazione ai massimali minimi obbligatori, che vengono specificamente distinti in base ai servizi offerti dalle strutture e le attività svolte dai singoli esercenti la professione sanitaria, ferma la possibilità di modifica annuale degli stessi da parte del MIMIT.

Allo stato, gli importi minimi sarebbero i seguenti:

1. € 1.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti;

2. € 2.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

3. € 5.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

4. per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai nn. 1, 2 e 3 indipendentemente dal numero dei danneggiati;

5. € 1.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

6. € 2.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

7. per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai nn. 5 e 6 indipendentemente dal numero dei danneggiati.

8. il triplo della retribuzione lorda per sinistro ed anno, quale massimale previsto per la responsabilità amministrativa o la rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria in perfetta coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 5 e 6, della L. Gelli-Bianco;

9. € 2.000.000,00 per sinistro e per anno, a garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera.

Quanto all’efficacia temporale, l’art. 5 prevede espressamente che le polizze debbono essere redatte in forma “claims made” fornendo una specifica definizione di tale tipologia contrattuale: “operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la decorrenza della prima polizza”.

Allo stesso modo, all’art. 1, lett. o), dedicato alle Definizioni, il decreto circoscrive specificamente cosa debba intendersi per “sinistro”, replicando lo schema contrattuale claims made anzidetto in deroga – come ormai comune nella prassi commerciale e ancor più a seguito dell’avallo dalla Giurisprudenza – al regime codicistico previsto dall’art. 1917 c.c. (i.e., loss occurrence).

In particolare, l’articolo precisa che il sinistro debba coincidere con la richiesta scritta di risarcimento danni presentata per la prima volta all’assicurato durante il periodo di assicurazione o il periodo di ultrattività della polizza (co. 2), includendo esplicitamente anche le ipotesi di citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione della parte civile; inoltre, nell’ambito delle polizze a garanzia della responsabilità amministrativa (ex art. 9, co. 5 e 6 L. Gelli-Bianco) e delle azioni di rivalsa (ex art. 12, co. 2, L. Gelli-Bianco), l’articolo precisa che debbano intendersi come sinistri anche il ricevimento dell’invito a dedurre del P.M e la richiesta scritta di rivalsa avanzata dalla struttura sanitaria.

Viene infine specificato che i “fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro” (es. la querela o l’avviso di garanzia). In questo modo, il decreto esplicita in modo chiaro un meccanismo contrattuale che, in termini più vaghi, era già stato parzialmente tratteggiato dall’art. 11 della L. Gelli-Bianco in tema di retroattività della polizza, laddove il legislatore aveva disposto la necessità di prevedere una “operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza”; elemento, questo, valorizzato proprio dalle Sezioni Unite per limitare lo scrutinio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c. delle clausole claims made quale deroga al regime loss occurence (S.U. n. 22437/2018).

Non è stato invece introdotto l’obbligo di pattuire la c.d. Deeming Clause, ossia quella clausola che consenta di tenere in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute successivamente al periodo di assicurazione purché conseguenti o collegate a circostanze già denunciate all’assicuratore durante il medesimo periodo di assicurazione. In questo modo potrebbero emergere situazioni d’incertezza interpretativa della definizione di sinistro, laddove l’assicurato abbia denunciato una circostanza senza poi rinnovare la polizza con il medesimo assicuratore.

Meritano, infine, una breve menzione gli artt. 9 e ss., dedicati ai requisiti minimi di garanzia e alle condizioni di operatività alle misure analoghe per la copertura della responsabilità civile verso terzi e vero i prestatori d’opera che prevedono l’assunzione diretta, totale o parziale del rischio da parte della struttura sanitaria attraverso: l’istituzione di (i) un fondo rischi e di (ii) un fondo riserva di sinistri; la congruità degli accantonamenti necessari per l’operatività di tali fondi dovrà essere certificata da un revisore dei conti o dal collegio sindacale mediante il rilascio di un giudizio di sufficienza.

Gli Assicuratori saranno chiamati ad adeguare le polizze agli standard previsti dal decreto entro 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.


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