GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

Il difficile caso del rimborso del premio non goduto per intervenuta risoluzione del contratto di mutuo

Acquistare un immobile è impegnativo e lo diventa ancor di più se le finanze personali non consentono (quasi mai) di potervi provvedere senza ricorrere ad un mutuo.

Gli acquirenti previdenti stipulano, contestualmente al contratto di mutuo, una polizza – quasi sempre offerta dall’istituto bancario mutuante – che li tuteli in caso di un evento pregiudizievole quale morte, invalidità o perdita del lavoro, che impedisca loro di far fronte al pagamento delle rate, ma per essere maggiormente realisti, quasi sempre è l’istituto bancario che richiede la stipula della polizza a garanzia della somma finanziata.

Le formule assicurative sono le più varie, prevedendo ad esempio il pagamento del massimale assicurato in caso di decesso (polizza vita mutuo) o in caso di infortunio grave, oppure il pagamento delle rate residue al verificarsi del rischio assicurato (polizze PPI); il premio può essere unico, oppure frazionato, la polizza può essere individuale o in adesione ad una polizza collettiva, ma tutte le formule prevedono che, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di mutuo (surroga), il premio pagato e non usufruito dal mutuatario consumatore debba essere rimborsato dalla compagnia, al netto dei costi amministrativi in ossequio al reg. Ivass 41/2018.

La Corte di Cassazione1 è intervenuta per stabilire se e a chi detto premio debba essere restituito, in caso di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento e se i due contratti, il mutuo e la polizza, siano collegati funzionalmente tra loro.

La vicenda
Caio e Caia contraggono un mutuo ipotecario con Unicredit per € 210.000 e sottoscrivono polizza PPI, aderendo con modulo alla convenzione assicurativa tra l’istituto bancario e Aviva Ass.ni, e versando un premio unico anticipato di € 18.900, pure mutuato. Dopo alcuni anni, insorgono difficoltà finanziarie che non permettono il pagamento delle rate e Unicredit, risolto il contratto di mutuo per inadempimento, agisce in esecuzione vendendo all’asta l’immobile e pignorando lo stipendio a Caio.

Caio e Caia, nel frattempo, chiedono ad Aviva la restituzione della parte di premio assicurativo versato e non goduto, in ragione dell’estinzione del contratto di mutuo, che Aviva nega e quindi si rivolgono al Tribunale di Torino che la condanna al pagamento del residuo per € 14.175.

Aviva impugna la decisione ritenendo che la risoluzione del contratto per inadempimento, sia fattispecie diversa e non equiparabile all’estinzione anticipata del contratto che non consente la restituzione del premio.

La Corte d’Appello di Torino accoglie le ragioni di Aviva e precisa, altresì, che la banca è l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del premio, essendo essa contraente e beneficiaria della polizza e avendo anticipato l’intero prezzo del mutuo. La sentenza viene censurata da Caio e Caia avanti il Supremo Collegio.

La soluzione
I motivi offerti dai ricorrenti trovano accoglimento dalla Corte di Cassazione.

Motivo n. 1
A detta dei ricorrenti la Corte d’Appello, nel negare la loro legittimazione ad agire, ha omesso di esaminare un documento fondamentale, ovvero le condizioni del Modulo di Adesione alla polizza Collettiva sottoscritto da Caio e Caia con Aviva. Se infatti le condizioni della polizza collettiva in essere tra Aviva e Unicredit, prevedevano la restituzione dei premi a favore di quest’ultima, quale contraente, ben diversamente le clausole del modulo di adesione indicavano espressamente gli assicurati, quali diretti percettori dei premi non goduti.

Detto contrasto non è stato rilevato, né valutato in sede d’appello, come neppure si è provveduto all’interpretazione delle clausole contrattuali secondo buona fede e a favore del contraente più debole ex art. 1370 c.c.. La clamorosa svista del giudice di secondo grado non passa inosservata e viene censurata dalla Cassazione, la quale evidenzia come l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ha condotto ad una decisione errata in punto di legittimazione.

Nel modulo di adesione si legge che “in caso di accollo e di anticipata estinzione del mutuo non dovuta a liquidazione dell’indennizzo per Morte o IPT, la Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contrente, la parte di premio corrispondente relativo al periodo di assicurazione non goduta…”. Non sussistendo alcun dubbio su chi indossi le vesti di contraente (banca) e assicurato (mutuatari), il modulo di adesione deroga esplicitamente a quanto previsto nella polizza collettiva, identificando i ricorrenti quali soggetti legittimati ad ottenere il rimborso.

Motivo n. 2
Altra omissione denunciata dai ricorrenti consiste nel non avere considerato altra circostanza fattuale: Unicredit aveva già ottenuto il rimborso dell’intero premio assicurativo mutuato a Caio e Caia, pertanto, non poteva essere legittimata a richiedere alcun rimborso, diversamente dai ricorrenti. È fondata anche detta seconda doglianza.

Risulta agli atti che, in forza dell’esecuzione immobiliare, Unicredit aveva incassato l’importo di € 141.265,05, somma da imputarsi, per previsione contrattuale, prima ad estinzione del premio assicurativo e poi al capitale; la stessa, peraltro, aveva anche incassato diverse rate spontaneamente versate dei debitori quando erano in bonis. Unicredit aveva dunque recuperato interamente il credito relativo all’importo del premio assicurativo di € 18.900, pertanto non aveva titolo per richiederne il rimborso ad Aviva Ass.ni. La grave omissione del fatto storico vizia inevitabilmente la decisione di secondo grado in punto di legittimazione attiva che deve essere riconosciuta in capo ai ricorrenti.

Motivo n. 3
Altro errore in cui è incappato il giudice di secondo grado è la manifesta contraddittorietà della motivazione laddove, dopo aver preliminarmente precisato che la risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo è una fattispecie diversa dall’estinzione anticipata, afferma che la risoluzione non è causa di restituzione del premio assicurativo perché “l’assicurazione è ancora in essere … e beneficiario titolare del diritto al rimborso è Unicredit”. 

Il ragionamento, a detta dei ricorrenti, è assolutamente inconciliabile perché in vigenza della polizza, non è possibile operare la restituzione di alcunché a favore del contraente. Colpisce nel segno anche detta censura.

Per la Corte la contraddittorietà della conclusione della sentenza è manifesta: “o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell’efficacia di quello; oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo … e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio. Tertium non datur”.

La ferrea logica tra premessa e conclusione non è discutibile ma la Corte, correttamente, si pone il problema, del collegamento negoziale tra i due contratti, legame che, nel caso di specie, può avere degli effetti che non sono quelli tipici che conseguono alla cessazione del rischio in ambito assicurativo ex art. 1896 c.c..

Motivo n. 4
Il quarto motivo di ricorso non viene affrontato dalla Cassazione, in quanto assorbito nella parte finale della motivazione che affronta il nocciolo del problema portato alla sua attenzione. Per la soluzione del caso concreto è necessario stabilire se la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento sia oggetto di copertura assicurativa, dato che il contratto assicurativo NON lo prevede quale evento assicurato.

È dunque fondamentale per la Corte comprendere se questa forma di risoluzione possa essere equiparata all’estinzione anticipata del contatto e agli altri casi di risoluzione prevista nelle polizze PPI (morte, invalidità etc..), al fine della restituzione del premio non goduto.

Ma non basta: è anche necessario verificare se la compagnia sia tenuta a rimborsare la banca nel caso in cui – diversamente dal caso di specie – non abbia recuperato l’importo del premio e l’evento assicurato si sia verificato durante la procedura esecutiva. La soluzione del problema e gli scenari conseguenziali dipendono da una premessa: il contratto assicurativo è collegato funzionalmente al contratto di mutuo?

Ipotesi A) Se esiste il collegamento funzionale tra mutuo e contratto assicurativo allora quest’ultimo, pur in presenza di una risoluzione del mutuo per inadempimento, rimane in vita in quanto è posto a garanzia della restituzione della somma mutuata fin tanto che il credito della banca sussiste (e a mio parere ne consegue che è impossibile il rimborso del premio).

Se la banca, invece, ha già recuperato integralmente il suo credito allora, e solo allora potrà effettuarsi il rimborso del premio (a favore dell’assicurato ndr). Ipotesi B) Se la cessazione del contratto di mutuo per qualsivoglia causa (e quindi anche per l’inadempimento alla stessa stregua del caso morte, IP, accollo etc..) determina automaticamente anche la cessazione della polizza perché viene meno la sua funzione di garanzia, allora in applicazione delle clausole contrattuali e in forza del Reg. Ivass 41/2018 (ndr), il premio non goduto andrà restituito dalla data di estinzione del mutuo.

Sulla scorta di dette considerazioni, la Corte demanda il non facile accertamento dell’oggetto della polizza de quo e del collegamento funzionale, al giudice del rinvio.

Brevi osservazioni Il pasticcio della Corte d’Appello ha senz’altro agevolato il buon esito del ricorso, ma se consideriamo la funzione della polizza PPI, una domanda sorge spontanea: perché dinnanzi all’evento (mancato versamento delle rate) non è stata attivata la garanzia assicurativa a copertura delle rate residue?

Con ogni probabilità perché l’inadempimento e la conseguente risoluzione del mutuo non è evento garantito, diversamente dal decesso dell’assicurato o dalla malattia o dalla perdita del lavoro e quindi l’inadempimento esula dall’oggetto della polizza.

Per quanto, poi, attiene al rimborso del premio non goduto, pare difficile poter equiparare, in assenza di clausola pattizia, la risoluzione per inadempimento alla estinzione anticipata del mutuo: il primo è la conseguenza della mancata prestazione dovuta dal debitore, mentre la seconda consegue ad un adempimento anticipato del debitore.


1 Corte di Cassazione, ordinanza del 22 novembre 2023 n. 32429


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