L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

obblighi informativi

23 dicembre 2023, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 184, è entrata in vigore una nuova normativa relativa alla RCA obbligatoria. Si tratta di una norma necessaria per recepire nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva Europea Auto 2021/2118, che a sua volta ha rinnovato la precedente Direttiva EU Auto 2009/103.

Il D.Lgs 184, con la modifica di diversi articoli e l’inserimento di nuovi altri nel Codice delle assicurazioni private (Cap) ha portato cambiamenti sostanziali nell’assicurazione obbligatoria RCA che inevitabilmente muteranno il comportamento degli operatori del mercato assicurativo e degli assicurati.

Non intendo addentrarmi nella disamina della nuova normativa: in questa rubrica mi occupo di compliance e non di assicurazione auto, ma ritengo interessante esaminare l’impatto del D.Lgs 184 nei confronti degli intermediari che, in qualità di consulenti assicurativi dei propri clienti, devono informarli dei nuovi obblighi.
Che in molti casi impongono una modifica della condotta dei proprietari e degli utilizzatori di un veicolo.

Gli obblighi informativi dell’intermediar io verso i clienti
Il Codice delle assicurazioni, all’articolo 119 bis, e il Regolamento Ivass 40/2018, precisano che l’intermediario deve fornire al contraente – tra le altre – anche le informazioni relative ai prodotti distribuiti in modo chiaro, corretto, comprensibile, illustrando le caratteristiche e i limiti della copertura assicurativa.

È dunque evidente che – a seguito dell’emanazione del D.Lgs 184 sull’assicurazione obbligatoria RCA – l’intermediario deve illustrare ai propri clienti le caratteristiche delle nuove norme che, al momento, risultano in alcune parti piuttosto nebulose e di difficile applicazione.

Vediamo quindi quali sono i dubbi principali che emergono nell’applicazione della nuova normativa RCA e di conseguenza come deve comportarsi l’intermediario nel fornire una consulenza specifica al proprio cliente.

Ho raccolto una serie di pareri formulati finora da giuristi, avvocati, studiosi della materia, compagnie di assicurazione, associazioni di imprese e di intermediari assicurativi, associazioni di categoria (Confindustria, Aisem, Federauto), tutti finalizzati ad evidenziare le criticità conseguenti all’applicazione operativa delle nuove norme e dai quali emergono dubbi e necessità di chiarimenti.

In merito sono state inviate all’Ivass e al competente Ministero diverse richieste di interpretazione che potrebbero essere utili all’applicazione delle nuove regole che modificano radicalmente l’approccio alla materia.

Finora, però, gli organi interpellati non hanno fornito alcuna delucidazione.

Nel momento in cui sto scrivendo il Parlamento sta per approvare il Decreto Milleproroghe a cui sembra collegato un emendamento volto a rinviare fino al 30 giugno 2024 l’entrata in vigore di tutto o di parte del D.Lgs 184.

Questa eventuale proroga sarebbe però in conflitto con l’obbligo di recepimento della Direttiva europea, scaduto appunto il 23 dicembre 2023.

Staremo a vedere, ma intanto mi sembra opportuno evidenziare subito le problematiche scaturenti dall’applicazione della nuova normativa, che impegna (o impegnerà in caso di proroga) gli intermediari in una faticosa attività consulenziale da prestare ai propri clienti.

Sintesi della nuova normativa RCA obbligatoria
Le modifiche normative fondamentali introdotte dal D.Lgs 184 sono articolate su quattro punti cardine (articoli 1, 122, 122 bis del Codice delle assicurazioni private):

1. Nuova definizione di veicolo:
qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, ma non su rotaia, con: – una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o – un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h

qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al punto precedente, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno

i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

2. Veicoli soggetti all’obbligo assicurativo:
I veicoli di cui al punto precedente qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo stesso in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente. Dall’obbligo assicurativo del veicolo a seguito di circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate si passa all’obbligo a seguito del tipo di utilizzo del veicolo.

3. Dove è vigente l’obbligo assicurativo:
L’obbligo assicurativo si applica a prescindere dal terreno su cui è utilizzato il veicolo, comprese le zone il cui accesso è soggetto a restrizioni o dal fatto che esso sia fermo o in movimento.

4. Deroghe all’obbligo assicurativo:
Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato a seguito di una misura adottata dall’autorità (ad esempio: fermo amministrativo)

Veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto

Veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del contraente con formale comunicazione rivolta all’impresa assicuratrice. Il termine di sospensione comunicato inizialmente può essere prorogato più volte ove effettuato entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, per una durata complessiva non superiore a 10 mesi.

Le criticità operative della nuova normativa RCA
Il D.Lgs 184 contiene molte altre disposizioni, oltre a quelle sopra sintetizzate, che sono correlate all’obbligo assicurativo dei veicoli.

Ora il mio compito è di analizzare come e in che modo l’intermediario deve offrire consulenza al proprio cliente in occasione della conclusione o della variazione di un contratto RCA in relazione al nuovo dettato normativo.

Purtroppo, come ho precisato precedentemente, l’applicazione del decreto legge per molti versi è complessa ed è difficile, tutto attaccato i numerosi pareri formulati da esperti in materia, avere certezza della norma nella sua declinazione operativa.

Vediamo insieme le criticità che sono emerse e che l’intermediario deve affrontare per fornire al suo cliente chiare indicazioni relative all’utilizzo del veicolo assicurato (o non assicurato):

• Veicoli fermi in aree private (compreso box chiuso o posto auto condominiale) La nuova norma conferma l’obbligo assicurativo. Obbligo che peraltro era già vigente, anche se non contemplato nella precedente normativa, in funzione di una sentenza della Corte di giustizia europea e di una sentenza del 2021 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

In ragione di questi precedenti giurisprudenziali si potrebbe affermare che, anche se l’efficacia del D.Lgs 184 fosse prorogata di alcuni mesi, slittando al 30 giugno 2024 per effetto di un emendamento al decreto milleproroghe, l’obbligo di assicurare un veicolo anche in aree private continuerebbe a sussistere.

Ricordo che già da tempo le condizioni del contratto base RCA contemplano la copertura assicurativa del veicolo in qualsiasi area privata, con esclusione solo delle aree soggette a restrizioni di accesso.

• Veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto Veicolo privo dei componenti essenziali alle sue funzioni (quali ruote, sterzo, batteria, motore, ecc.), ma non cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

L’obbligo assicurativo sembra non sussistere, ma quando un veicolo può essere considerato non idoneo all’uso come mezzo di trasporto? È sufficiente una luce di segnalazione di svolta, ad esempio, per rendere il veicolo inidoneo all’uso, come previsto dal Codice della strada e quindi giustificare l’omessa assicurazione obbligatoria?

• Veicoli che sostano nelle aree private dei concessionari e dei rivenditori di auto
Si tratta di un fenomeno importante: centinaia di migliaia di veicoli sono stoccati nei piazzali di questi operatori, ma è necessario fare la seguente distinzione:
– Veicoli giacenti che sono stati ritirati dal precedente proprietario con “minivoltura”: non possono circolare in quanto per questi è stato rilasciato dal Ministero dei Trasporti il DU (Documento Unico di circolazione) con l’indicazione di non validità per la circolazione. Questo caso potrebbe ricadere nella norma che esenta dall’assicurazione obbligatoria i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione temporaneamente in attesa della rivendita. In questo senso si è pronunciata la Federauto, associazione che raggruppa i concessionari italiani di automobili.

– Veicoli giacenti in quanto consegnati al rivenditore “in conto vendita” senza la minivoltura: sono idonei alla circolazione e pertanto devono essere provvisti di copertura assicurativa obbligatoria RCA. Va segnalato che questi veicoli rimangono intestati – fino alla loro vendita – ad un soggetto che risponde in proprio di eventuali inadempimenti assicurativi anche se non è più in possesso del veicolo.

– Veicoli Demo e Km zero giacenti: sono veicoli al servizio della concessionaria e ricadono nell’obbligo assicurativo che si applica anche nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, a prescindere dal fatto che esso sia fermo o in movimento.

– Veicoli nuovi non immatricolati: non sono soggetti all’obbligo assicurativo in quanto, non potendo circolare, non sono idonei all’uso come mezzo di trasporto.

• Sospensione delle garanzie assicurative
La nuova normativa introduce l’istituto della sospensione come obbligatorio. Finora la possibilità di sospendere le garanzie contrattuali della polizza RCA era una facoltà concessa da ciascuna compagnia con condizioni personalizzate.

Ora è diventato un obbligo con condizioni contrattuali definite dal Codice delle assicurazioni. La richiesta di sospensione deve indicare il periodo della stessa, che non può essere superiore a 10 mesi. Non è chiaro se il contraente può interrompere la sospensione del contratto anticipatamente rispetto al termine precedentemente indicato e convenuto.

Resta inoltre da chiarire se la riattivazione alla in scadenza del periodo di sospensione sia un processo automatico da parte dell’impresa assicuratrice o se è necessaria una manifestazione di volontà da parte del contraente.

• Muletti e carrelli elevatori Questo punto merita una particolare attenzione. Sono infatti centinaia di migliaia i cosiddetti “muletti” presenti all’interno delle aziende: si tratta di veicoli che hanno la funzione di movimentazione delle merci, trasportandole da una parte all’altra dell’azienda o fuori da essa per caricarle o scaricarle da (o su) altri mezzi di trasporto. Ogni intermediario ha nel suo portafoglio clienti aziende che posseggono e che utilizzano questi veicoli, la cui copertura assicurativa solitamente è prestata dalla polizza RCT aziendale (responsabilità civile verso terzi).

Occorre ora verificare se un muletto rientra nell’obbligo assicurativo obbligatorio, e in questo caso provvedere in merito. Come abbiamo visto precedentemente l’obbligo assicurativo riguarda i veicoli azionati da una forza meccanica che circolano sul suolo che hanno una “velocità di progetto superiore a 25 km/h” oppure “un peso netto max superiore a 25 kg e una velocità di progetto max superiore a 14 km/h”.

In base alla nuova normativa non è possibile affermare a priori che i muletti (o carrelli elevatori), che certamente hanno un peso superiore a 25 kg, sono (o non sono) soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto è necessario fare una distinzione tra: muletti con velocità di progetto inferiore o superiore a 14 Km/h.

Nel primo caso non sono soggetti all’obbligo assicurativo, mentre nel secondo caso invece ne sono soggetti. Ricordo ancora che con la normativa ante 23 dicembre 2023 i muletti immatricolati (quindi targati) avevano un obbligo assicurativo RCA e potevano circolare anche su suolo pubblico o ad esso equiparato, mentre i muletti privi di immatricolazione (quindi senza targa) potevano circolare solo all’interno dell’azienda o “su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico” senza alcun obbligo assicurativo.

– Precedentemente: obbligo assicurativo in funzione dell’immatricolazione del veicolo
– Ora: obbligo assicurativo in base alle caratteristiche (velocità) di progetto del veicolo.

Segnalo che una delle associazioni nazionali di imprese industriali ritiene che l’obbligo assicurativo per questi veicoli non sussista, in quanto non possono essere considerati come mezzi di trasporto, ma esclusivamente come mezzi di movimentazione (articolo 56 del Codice della Strada).

Questa è una interpretazione probabilmente riduttiva del dettato normativo in quanto la funzione principale di questi veicoli è di trasportare la merce nell’ambito di una attività aziendale (movimentare la merce significa trasferirla, e quindi trasportarla, da un luogo ad un altro).

È necessario quindi un chiarimento dal Ministero competente o dall’Ivass in merito alle possibili e diverse letture della nuova normativa e soprattutto per definire una conciliazione tra le vecchie e le nuove norme, per evitare che sia la magistratura a fornire successivamente tardive interpretazioni.

Conclusione
Ho cercato di analizzare le criticità di una nuova norma che non è scritta in modo chiaro. E che risulta – allo stato attuale – anche di difficile applicazione.

Il compito ora degli intermediari, nel proporre un contratto RCA ai loro clienti è quello di spiegare le differenze sostanziali tra le vecchie e le nuove disposizioni esponendo, ove necessario, i dubbi interpretativi conseguenti alla lacunosità del dettato normativo.

La consulenza al cliente è indispensabile soprattutto in quelle situazioni in cui i veicoli sono già assicurati con un contratto non soggetto all’obbligo assicurativo (è il caso dei muletti all’interno delle aziende) che, se confermato dal legislatore, dovrebbero essere assicurati con un contratto obbligatorio RCA. La differenza è importante.

Il danneggiato, se il veicolo è assicurato con un contratto di responsabilità civile (RCT) non obbligatorio, non può esperire la chiamata in causa diretta nei confronti dell’assicuratore del mezzo stesso come invece è possibile fare in presenza di una polizza RCA obbligatoria.

Inoltre, nel caso di obbligo assicurativo di questi veicoli, il danneggiato, ove il mezzo non sia assicurato, può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Molti dubbi rimangono inoltre sul nuovo (in quanto obbligatorio) istituto della sospensione. La normativa europea ha definito nuove regole: il veicolo deve essere assicurato ovunque si trovi, anche in luoghi privati.

La sospensione interrompe temporaneamente tutte le garanzie assicurative e il veicolo può sostare – non assicurato – sia in luogo pubblico che privato, ma in tale circostanza può ancora causare danni a terzi (si pensi per esempio ad un incendio, sempre più frequente a seguito della diffusione delle auto elettriche).

La copertura assicurativa per il rischio statico colmerebbe questa lacuna e il contraente deve essere informato di tale eventualità. La nuova normativa avrebbe potuto (direi forse dovuto) prevedere questa esigenza di tutela dei terzi danneggiati da un veicolo le cui garanzie assicurative sono state sospese.

Mi auguro che in assenza di una previsione di legge le imprese di assicurazione colmino questa lacuna permettendo al contraente, in sede di sospensione delle garanzie, di assicurare il veicolo per il rischio statico per tutta la durata della sospensione stessa. Sempre a proposito della sospensione esaminiamo il funzionamento dei libri matricola RCA (polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli purché analiticamente individuati, come vengono definite dal legislatore).

Non tutti questi contratti, stipulati con la precedente normativa, permettono la sospensione delle garanzie: ora è diventata obbligatoria. Il contraente di una polizza che assicura una flotta di veicoli (per esempio una azienda di trasporto con autocarri) solitamente non utilizza tutti i mezzi della flotta in contemporanea, ma solo quelli necessari per evadere gli ordini di lavoro, e richiede alla compagnia attraverso l’intermediario di escludere dalle garanzie i veicoli fermi in modo da evitare di pagare il relativo premio assicurativo.

Ora questa modalità di esclusione temporanea dal rischio di alcuni veicoli di una flotta non è più possibile secondo le nuove regole, ma è necessario che il contraente richieda la sospensione delle garanzie per i mezzi fermi.

Naturalmente ciò comporta un aggravio di costi in quanto la sospensione può essere richiesta solo in presenza di garanzie operanti, mentre l’esclusione del veicolo dal contratto permette di defalcare dal conguaglio finale il premio pagato e non fruito per i mezzi fermi.

Ho cercato di evidenziare le differenze più importanti della nuova normativa in relazione all’attività consulenziale che l’intermediario deve offrire al proprio cliente. Le nuove norme per la RCA obbligatoria aumentano ulteriormente la complessità dell’attività di distribuzione assicurativa.

Una complessità che scaturisce da regole di difficile applicazione, ma che contribuirà sempre più a far comprendere ai clienti la differenza tra gli intermediari che fanno gli interessi dei clienti fornendo loro consulenza e servizio e quelli che invece interpretano il loro mestiere come pura vendita di prodotto con il prezzo come unico punto di riferimento.


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