L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 362 – Aprile 2024

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

obblighi informativi

Rileggendo con attenzione alcune norme primarie emanate tempo fa è facile accorgersi che diverse disposizioni non sono ancora attuate o sono state attuate solo in parte. È quindi lecito chiedersi se – o quando – troveranno una loro definizione.

Si tratta di norme che riguardano la distribuzione assicurativa, la responsabilità civile obbligatoria dei veicoli a motore e la responsabilità sanitaria.

Come vedremo, qualche passo avanti nel completamento normativo c’è stato negli ultimi tempi, ma non è stato esaustivo.

Inizio questa disamina con l’elenco della normativa tuttora rimasta incompiuta o che – in parte – ha trovato solo di recente una parziale, ma non definitiva, conclusione:

Decreto-legge 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 – Ispezione del veicolo – art.32 comma 1 (e art.1 comma 6 Legge 124/2017) Scatola nera – suo utilizzo e valore probatorio – art.32 comma 1 (modificato dall’art.1 comma 5 della Legge 124/2017)

Decreto-legge 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 – Piattaforma informatica per la collaborazione tra intermediari – art.22 comma 13 (e Legge 228/2012, comma 510), art.34 Legge 27/2012

Legge 124/2017 (Legge Concorrenza)  – RCA, Sconti obbligatori – art.1 comma 6 (nuovo articolo 132 ter del CAP) RCA, Province a maggior tasso di sinistrosità – art.1 comma 8 RCA, Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità – art. 1 comma 17 e articolo 138 del CAP

Proseguo analizzando alcune delle norme primarie emanate che non hanno ancora avuto efficacia a causa di omissioni o di ritardi di norme secondarie attuative per tre aree di interesse.

1. Area intermediazione
Piattaforma informatica per la collaborazione tra intermediari
Il Decreto-legge 179, convertito successivamente nella Legge 221, introdusse nel lontano 2012 l’istituto della “collaborazione tra intermediari” allo scopo “di superare la segmentazione del mercato assicurativo e di accrescere il grado di libertà degli intermediari”.

Questa nuova forma di intermediazione, da molti definita come “plurimandato di secondo livello”, negli anni si è molto sviluppata e ha avuto una massiccia diffusione.

La normativa
Ecco un breve riepilogo della norma riprendendo le parole del legislatore: “per incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, dovranno essere definite specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell’accesso – da parte degli intermediari – ad una piattaforma di interfaccia comune per le seguenti attività”:
consultazione e confronto delle tariffe e delle condizioni contrattuali di polizze RCA di tre diverse compagnie di assicurazione avvalendosi dei siti internet delle compagnie stesse allo scopo di informare il cliente in modo corretto, trasparente ed esaustivo.
preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

L’attuazione della normativa
Il progetto della piattaforma avrebbe dovuto essere definito – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – a cura dell’ISVAP, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi. L’iniziativa del legislatore non ebbe però alcun seguito per entrambe le attività.

L’obbligo di consultazione e confronto per le polizze RCA da presentare al cliente fu considerato dagli intermediari, attraverso le loro associazioni, un onere troppo gravoso.

L’ISVAP, che in sede di conversione nella legge 27 del Decreto 1/2012 ebbe l’incarico di predisporre uno standard di modalità operative per l’applicazione della normativa, raccolse queste istanze e non dette seguito alla stessa.

Con l’abbandono della nuova norma però non venne attuata la progettazione della piattaforma di interfaccia tra i distributori che avrebbe permesso agli intermediari di fare preventivazione e valutazioni di contratti contro i danni vigenti sul mercato nell’ambito dell’allora nuovo istituto della collaborazione tra intermediari, denominata poi dall’Ivass “collaborazione orizzontale”.

Considerazioni
La mancata realizzazione della piattaforma di interfaccia comune ha rallentato l’iniziale diffusione della collaborazione tra intermediari, che solo dopo qualche anno dall’emanazione della legge ha iniziato ad essere utilizzata massivamente per reperire sul mercato le forme e le tariffe assicurative meglio correlate con le esigenze dei clienti.

L’ingresso di molte imprese comunitarie nel nostro paese ha poi contribuito molto alla diffusione di questa forma di intermediazione, così come la nascita di moltissime agenzie di sottoscrizione che hanno messo a disposizione degli intermediari piattaforme proprietarie con emissione diretta e successiva gestione dei contratti assicurativi.

Ancora una volta l’iniziativa privata ha dimostrato di supplire egregiamente alle lacune del sistema pubblico.

2. Area assicurazione RCA
La regolamentazione della scatola nera
Le novità normative sull’assicurazione obbligatoria RCA sono state introdotte dapprima con il Decretolegge 1/2012 poi convertito nella Legge 27/2012 e successivamente sono state riprese, confermate e ampliate attraverso la Legge Concorrenza n° 124/2017.

Diverse nuove disposizioni non hanno avuto seguito, in particolare la normativa relativa alla scatola nera (il dispositivo elettronico che, istallato sul veicolo, ne registra l’attività) che permette all’assicurato di ottenere una scontistica particolare.

La normativa
La norma del 2012 prevedeva – in sintesi – per la scatola nera: – costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità a carico delle compagnie – una riduzione tariffaria significativa a fronte della sua installazione sul veicolo assicurato

L’ISVAP avrebbe dovuto emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della normativa, un regolamento, di concerto con il Ministero dello Sviluppo e il Garante della privacy per la definizione di:

– modalità di raccolta attraverso la scatola nera, di gestione ed utilizzo (in particolare ai fini tariffari) delle informazioni da parte delle imprese
determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri
modalità per assicurare la portabilità della scatola nera in caso di sottoscrizione di un contratto con una compagnia diversa da quella che ha provveduto ad installarla.

Il Ministero dello Sviluppo avrebbe dovuto inoltre emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, sentito il Garante della privacy, un decreto per definire uno standard tecnologico comune, hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dalla scatola nera a cui le imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.

La Legge Concorrenza di aprile 2017 confermò ulteriormente l’impegno del Ministero dello sviluppo ad emanare, insieme al Ministero dei trasporti, entro 90 giorni un decreto per la definizione dei requisiti minimi funzionali della scatola nera al fine di garantire l’utilizzo corretto dei dati raccolti. Un ulteriore articolo della Legge Concorrenza stabilì che la scatola nera avente le caratteristiche tecniche e funzionali definite dai decreti ministeriali avesse valore probatorio da far valere in ambito giudiziario in caso di sinistro sulla base delle registrazioni del comportamento dinamico e della posizione dei veicoli al momento dell’incidente, oltre al luogo preciso in cui è avvenuto l’urto, a seguito del tracciamento GPS del congegno elettronico.

L’attuazione della normativa
Tralascio per non annoiare chi mi legge i diversi iter di decreti ministeriali, bozze di regolamenti, rimpalli tra l’autority della privacy con gli altri enti interessati all’attuazione della normativa.

Il quadro normativo non è tuttora definito e la situazione attuale è la seguente: ciascuna compagnia assicurativa ha una propria politica tariffaria e normativa per l’istallazione (facoltativa) della scatola nera ai suoi assicurati. Naturalmente la quasi totalità delle imprese la installa a titolo oneroso, pur concedendo sconti tariffari anche significativi non solo per la RCA, ma anche per i rischi CVT.

Considerazioni
A seguito di questa situazione si è creato un mercato parallelo e complementare a quello assicurativo relativo agli strumenti elettronici di rilevazione dei dati del veicolo.

Le compagnie di assicurazione, protagoniste di questo mercato, hanno intrapreso un nuovo business, a scapito però dei diritti degli assicurati che dovrebbero poter fruire, secondo la normativa:

– della gratuità del servizio di installazione e della successiva gestione della scatola nera da parte della compagnia assicuratrice.

– della portabilità della scatola nera, ossia della possibilità di cambiare impresa assicuratrice senza doverla restituire e installarne un’altra a cura del nuovo assicuratore

La norma inoltre prevedeva la realizzazione di uno standard tecnologico per fruire di un unico sistema di comunicazione attraverso cui tutte le scatole nere fossero in grado di colloquiare (come avviene già da tempo per il roaming telefonico). I dispositivi potrebbero così garantire la portabilità e l’assicurato, proprietario del veicolo, fruirebbe del servizio con continuità anche cambiando l’impresa assicuratrice senza sostituire il dispositivo.

Si attende quindi (ormai da dodici anni) la definizione del quadro normativo.

3. Area assicurazione RC obbligatoria (RCA e sanità)
Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
Da moltissimi anni si attende ormai un definitivo assetto ed attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, che dal 2006 (sono trascorsi ben 18 anni!) non ha ancora trovato una soluzione, non ostante gli incessanti dibattiti tra operatori, avvocati, giuristi in numerosissimi convegni e altrettanti saggi giuridici.

Si discute infatti sul valore da attribuire alle lesioni gravi, pari o superiori al 10% di invalidità permanente, causate alla persona a seguito di un sinistro RCA (ma anche per responsabilità sanitaria).

Valore che dovrebbe essere eguale per tutti i cittadini del nostro paese, a parità di lesioni, trattandosi di un risarcimento a seguito di un danno biologico e non patrimoniale. Non legato al reddito della persona lesa, ma solo al pregiudizio causato dalla menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica.

Attualmente i risarcimenti possono invece differire (anche in misura importante, a parità di entità di lesione e di età) in base alla residenza del soggetto danneggiato e di conseguenza in relazione alla sede del tribunale di riferimento.

Così a una persona residente a Milano potrebbe essere riconosciuto un importo risarcitorio differente da quello di un’altra persona residente a Roma. Risarcimenti per lesioni alla persona disomogenei a parità di gravità e di età del soggetto leso si potrebbero configurare come incostituzionali, in violazione al principio di eguaglianza sancito dalla nostra carta fondamentale.

Ora questa lacuna normativa sembrava colmata. Infatti, nel mese di gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Dpr attuativo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private insieme alla tabella unica nazionale (TUN) dei valori da attribuire alle macro lesioni.

Il Consiglio di Stato però, con un suo provvedimento (164/2024) ha sospeso l’applicazione del decreto per effettuare una ulteriore analisi della tabella – anche attraverso un confronto pubblico – per ottemperare in modo più incisivo l’esigenza espressa nell’art.138 del CAP, “di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

In altre parole il Consiglio di Stato ha ritenuto che i valori della TUN previsti dal decreto ministeriale non garantiscono il diritto ad un equo risarcimento alle persone lese a seguito di un sinistro RCA o sanitario favorendo invece la sostenibilità dell’impatto economico dei risarcimenti per lesioni gravi sul sistema assicurativo (i premi).

Con una estrema (e non giuridica) semplificazione il Consiglio di Stato ha ritenuto non corretto sacrificare il diritto del singolo a favore di un interesse collettivo.

Conclusione
L’elenco delle norme assicurative incompiute potrebbe essere molto più lungo. Mi riferisco ad esempio ad altri articoli della Legge Concorrenza in tema di RCA, prima elencati, ancora in attesa di definizione e di attuazione.

Purtroppo nel nostro paese vengono emanate leggi a ripetizione – l’Italia è il paese della UE con il numero più elevato di norme vigenti – a cui però non seguono i decreti o i regolamenti attuativi, così che la norma primaria rimane inapplicata.

Fenomeno questo da mettere in relazione non solo con la frequente alternanza di governi, ma anche con il “confronto – scontro” tra diverse espressioni di interessi presenti in una economia di mercato, rappresentati in sede legislativa e nella pubblica amministrazione dalle (legittime) attività di lobby.


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