RISK MANAGEMENT PERSONE

Autore: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 362 – Aprile 2024

Negli scorsi appuntamenti ci siamo occupati di analizzare nel dettaglio la tutela offerta dagli enti preposti alla previdenza obbligatoria nei casi di invalidità per cause extra lavorative. Va specificato, invece, che nel caso in cui l’invalidità derivi da infortunio sul lavoro o malattia professionale, interviene l’INAIL, ossia l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, fu fondato con la legge n. 860 del 1993, tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni per cause lavorative e malattie professionali.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.
Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti. L’Istituto tutela tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono inoltre tutelati i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto altresì l’estensione dell’obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Il rapporto assicurativo intercorre tra i seguenti soggetti:

l’assicuratore, ossia l’INAIL che opera in regime di monopolio, salvo alcune eccezioni (quadri, dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali, per i quali provvede l’ENPAIA; praticanti presso studi professionali che operano a titolo gratuito e che generalmente non devono essere assicurati);

gli assicurati, coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale e, a determinate condizioni, anche intellettuale, retribuita (in qualunque forma) e senza limiti di età. Sono ricompresi anche coloro che sovrintendono al lavoro altrui senza parteciparvi manualmente.
Sono inoltre inclusi espressamente tra gli assicurati coloro che, pur in assenza di subordinazione, per la loro posizione sociale sono considerati particolarmente meritevoli di tutela, come ad esempio i familiari del datore di lavoro, i tirocinanti, gli alunni e i soci delle cooperative;

gli assicuranti, cioè i datori di lavoro.

Il costo dell’assicurazione, ossia il premio, grava generalmente sul datore di lavoro ed è calcolato in base al rischio assunto dallo stesso con l’esercizio della specifica attività.

Il calcolo del premio si effettua moltiplicando le retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori per il tasso applicato dall’INAIL alla specifica lavorazione, quest’ultimo variabile a seconda della natura e dell’entità del rischio.

Va specificato che, per alcune categorie di lavoratori le retribuzioni sono determinate sulla base di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali stabilite per legge. L’obbligo assicurativo scaturisce qualora i soggetti assicurati siano impiegati in attività ritenute rischiose.

Nello specifico, tali attività possono essere suddivise in due grandi gruppi:

le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

le attività specificatamente indicate dalla legge1 per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti, come ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc… Di seguito riportiamo una tavola sintetica che riepiloga, per le macro-categorie lavorative, l’obbligatorietà dell’iscrizione:

Di fatto, tutto il mondo delle casse professionali resta escluso dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria infortuni e deve rifarsi a eventuali istituti privati e/o convenzioni proprie o alla tutela esclusiva di natura privata e conseguentemente non obbligatoria.

L’INAIL garantisce quindi copertura a tutti i lavoratori che ne hanno diritto tutelandoli con un controvalore economico per il danno subito in caso di evento invalidante.

In particolare, gli eventi assicurati sono:
l’infortunio sul lavoro, cioè ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro;
la malattia professionale, patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo).  La malattia può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.

Al verificarsi di uno degli eventi tutelati, purché siano riconosciuti indennizzabili, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica stabilite dalla legge.

Nello specifico, le prestazioni di natura sanitaria comprendono le cure mediche e chirurgiche, inclusi i soccorsi di urgenza, gli accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi di protesi; mentre le prestazioni economiche sono erogate dall’INAIL qualora dall’infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale derivino la morte o una lesione personale del lavoratore.

In quest’ultimo caso dagli eventi possono conseguire:

un’inabilità temporanea assoluta al lavoro, cioè l’impedimento assoluto e oggettivo a svolgere la propria attività lavorativa dal momento dell’evento e sino alla guarigione clinica della lesione. Tale condizione garantisce al lavoratore un’assistenza economica per tutta la sua durata e senza alcun limite di tempo;

un’inabilità permanente parziale o assoluta al lavoro, cioè la perdita permanente, parziale o completa, dell’attitudine al lavoro. Tale condizione viene valutata con criteri medico-legali ed espressa in gradi percentuali d’invalidità permanente (dall’1% al 100%). L’assistenza economica è rapportata ai gradi di danno permanente.

Vediamo di seguito nel dettaglio alcune delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.

Indennizzo in rendita per la menomazione dellintegrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali
L’indennizzo rappresenta la principale prestazione economica erogata dall’INAIL ed è corrisposta qualora l’infortunio o la malattia derivino da causa lavorativa.

Affinché si abbia diritto alla rendita vitalizia a risarcimento dell’invalidità permanente è necessario che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 16% e il 100%.

L’indennizzo è in capitale se il grado è tra 6% e 15% e varia in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della” Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000. La riforma del 2000 ha introdotto un sistema di determinazione del risarcimento suddiviso in due componenti, danno biologico e danno patrimoniale.

Il danno biologico, cioè la menomazione psicofisica, è risarcito sulla base di valori stabiliti per legge (Tabella indennizzo danno biologico in rendita, di cui al d.m. 12 luglio 2000) senza alcun riferimento alla retribuzione del soggetto, ma sulla base del grado d’invalidità accertato. Solo con la legge di bilancio 2016, per questa quota di prestazione è prevista la rivalutazione automatica sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.

Il danno patrimoniale è indennizzato invece con riferimento a una percentuale (variabile con il grado di invalidità) dell’ultima retribuzione effettiva, nei limiti di retribuzione minima e massima previsti dalla norma INAIL. Di seguito sono riportati i coefficienti da applicare alla retribuzione effettiva dell’ultimo anno per calcolare il danno patrimoniale.

Per ciò che concerne il danno patrimoniale occorre specificare che la retribuzione annua lorda, sulla quale applicare il coefficiente, è rapportata ai seguenti limiti minimi e massimi: minimo 19.221,30 euro/anno, massimo 35.696,70 euro/anno (anno 2023 per il settore dell’industria).
Fanno eccezione gli artigiani e gli agricoltori, che fanno riferimento a una retribuzione convenzionale fissa (pari alla retribuzione minima dei restanti lavoratori).

La rendita effettiva è pertanto pari a:

Rendita danno patrimoniale = Retribuzione * Coefficiente * Grado di invalidità (considerando min e max)

La rendita mensile è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef, così come l’eventuale capitale.
Al fine di dare un’indicazione sulla tipologia dei danni biologici considerati nella fase di accertamento dell’invalidità, si riporta (v. pagina seguente) uno stralcio della tabella delle menomazioni (per il dettaglio fare riferimento al sito internet ufficiale dell’ente www.inail.it).

La rendita ai superstiti
La rendita ai superstiti è una prestazione che l’INAIL assegna al coniuge, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi.
In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Non è necessario nessun requisito per il coniuge e i figli fino a 18 anni, per i figli a carico fino ai 21 anni serve che frequentino la scuola superiore e non abbiano un lavoro retribuito; per figli a carico fino al 26° anno che frequentino l’Università e i figli oltre il 26 anno la totale inabilità; è assegnata ai genitori se a carico e conviventi, così come per i fratelli e le sorelle.

In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massi ma convenzionale del settore industria nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente, 20% a ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.

In caso di lavoratore single la rendita viene percepita per il 20% dai genitori e 20% dai fratelli e sorelle. La somma delle rendite non può superare il 100% di quanto spettante al lavoratore.

La rendita è mensile, rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef.
L’INAIL eroga inoltre:

un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute pari a 11.612,92 euro.

uno speciale assegno continuativo mensile al coniuge e ai figli superstiti, pari a una quota parte della rendita per inabilità permanente con grado di menomazione all’integrità psicofisica/danno biologico non inferiore al 48%, nel caso in cui il titolare di tale rendita sia deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale;

benefici economici a carico del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, quali una prestazione “una tantum” commisurata al numero dei familiari superstiti (un superstite – 4.000 euro; due superstiti – 8.000 euro; tre superstiti – 12.000 euro; e l’anticipazione della rendita ai superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Assegno di incollocabilità
I titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore ai limiti pensionabili, se dichiarati incollocabili, possono chiedere all’INAIL un assegno di incollocabilità. L’assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato. L’importo dell’assegno è di € 290,11 mensile (luglio 2023) ed è rivalutato annualmente.

Assegno per assistenza personal e e continuativa
Il lavoratore assicurato che ha riportato un grado di inabilità del 100% a causa delle menomazioni previste dalla legge può chiedere all’INAIL un assegno mensile a integrazione della rendita, per l’assistenza personale continuativa. L’importo è di € 632,94 mensili (luglio 2023).

Non cumulabilità di rendite e pensioni
È importante rilevare, come più volte ribadito nei precedenti appuntamenti, che le pensioni d’invalidità o d’inabilità non possono essere cumulate con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa. In pratica, se un incidente sul lavoro causa la rendita infortunistica, sono esclusi per ciò stesso i trattamenti di invalidità e inabilità.

Tuttavia, nel caso in cui la rendita INAIL sia d’importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall’INPS la differenza tra le due prestazioni.
Il divieto di cumulo non si applica quando è corrisposto un indennizzo in capitale per l’inabilità permanente, come nel caso in cui la rendita, dopo un decennio dalla data della sua costituzione, viene liquidata in capitale.

La legge dispone infatti che, qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all’infortunato risulti determinato in maniera definitiva in misura superiore al 10% e inferiore al 16%, è corrisposta, a estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale dell’ulteriore rendita spettante.

A integrazione delle prestazioni previste dalla previdenza obbligatoria e dall’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, il welfare state concede a tutti i cittadini residenti, a prescindere dalla posizione lavorativa e dal versamento di contributi, una serie di prestazioni assistenziali nei casi di invalidità permanenti causate da incidenti o malattie.

Importante inoltre quanto fatto rilevare nei capoversi precedenti, il Ministero delle Finanze ha considerato escluse dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali tutte le prestazioni che presentano natura di reintegrazione del danno alla salute e della perdita o diminuzione dell’attitudine al lavoro in quanto costituiscono erogazioni a carattere puramente risarcitorio.

In altre parole, la rendita INAIL non è assoggettata a tassazione di alcun tipo e natura, in quanto non considerata reddito ai fini tributari.


1 art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


© Riproduzione riservata