IL CASO

Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

Come viene gestita la responsabilità solidale se la polizza non prevedeva alcuna specifica regolamentazione del caso?

Il fatto
A Tizio, proprietario di due unità immobiliari un condominio composto complessivamente da quattro appartamenti e privo di amministratore, viene notificata una richiesta di risarcimento da parte dell’avvocato di Caio, postino che, effettuando la consegna di una raccomandata, veniva colpito da una tegola distaccatasi dal tetto dell’edificio.

Caio, lamentando gravi lesioni solo parzialmente coperte dall’INAIL, rivolgeva le proprie istanze nei confronti di Tizio e solo di Tizio e non anche nei confronti di Sempronio e di Mevio, proprietari delle altre due unità immobiliari che compongono il condominio. In seguito alla notifica della missiva, Tizio si rivolgeva al proprio legale, che, essendo già a conoscenza del fatto stante la gravità dell’evento, provvedeva a sollecitare la compagnia assicurativa garante del rischio RCT di Tizio.

La stessa, già attivatasi con un proprio accertatore, non contestava la veridicità dell’evento, stante l’intervento delle autorità e la minuziosa ricostruzione effettuata dalle stesse: dagli atti delle indagini emerge chiaramente che la tegola si distaccava dal tetto condominiale in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli e per la sola usura legata alla vetustà degli elementi.

Tuttavia e dopo aver sottoposto Caio ad accertamento medico-legale, la compagnia di Tizio si rendeva disponibile a risarcire Caio solo in parte.

Più precisamente solo per la metà del danno accertato e questo poiché Tizio, proprietario di sue unità immobiliari su quattro (del complesso condominiale), doveva ritenersi esposto solo parzialmente nei confronti del postino; la restante quota di responsabilità sarebbe stata da attribuire a Sempronio e a Mevio che, tuttavia, risultano privi di apposita garanzia assicurativa per la RCT.

Tale ultimo aspetto, già noto al patrocinio del postino di Caio, è l’elemento che induce la parte danneggiata a raggiungere un accordo con Tizio e con la propria compagnia di assicurazione: di fatto, al netto di un’aggressione nei confronti del patrimonio immobiliare di Sempronio e di Mevio, pare che questi ultimi siano privi di redditi da lavoro dipendente e, in generale, non si presentano come soggetti solvibili.

Pertanto, facendo leva sul principio giuridico della responsabilità solidale, il patrocinio di Caio valuta il radicamento di una vertenza civile, stante l’impossibilità di ottenere un risarcimento pieno da parte di Tizio (rectius: da parte della sua compagnia assicurativa).

La responsabilità solidale: linquadramento ordinamentale
La regola generale, espressa dall’art. 1292 c.c., precisa che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Come ebbe a precisare l’antico brocardo latino “ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti” (ove vi sono due obbligati in solido, il tutto può essere richiesto ad uno solo degli obbligati in solido), l’ordinamento prevede che, in tutti quei casi in cui un determinato fatto – in questo caso dannoso – sia da ricondurre alla responsabilità di più soggetti, è lecito pretendere il risarcimento anche solo da uno degli stessi.

Infatti, il successivo articolo 2055 c.c. precisa che se il fatto dannoso – come nel caso che ci occupa – è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Come anticipato, la vicenda che ci occupa è caratterizzata dal distacco di una tegola dal tetto condominiale, invero da una parte dell’edificio che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., è da considerarsi come bene di proprietà comune (al netto di una differente qualificazione in base all’atto di acquisto dell’immobile ovvero del regolamento cd. contrattuale).

Per tale ragione, tutti i condomini debbono essere considerati responsabili per la custodia dell’immobile ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il tetto condominiale non costituisce un’eccezione a questa regola.

L’esposto quadro normativo ci conduce necessariamente a considerare il dovere di custodia, previsto dall’art. 2051 c.c., come un dovere di tipo solidale, gravante – per questo – su tutti i proprietari; pertanto, il fatto dannoso sarà imputabile alla condotta – in questo caso omissiva – di tutti i proprietari e tutti i proprietari saranno anche responsabili in solido tra loro in base a quanto previsto dall’art. 2055 c.c.

Stante quanto indicato, appare lecita la richiesta del legale del postino Caio: lo stesso, ritenendo solidamente responsabili tra loro Tizio, Sempronio e Mevio, si rivolge – indistintamente – ad uno degli stessi, richiedendo il risarcimento. In questo caso, la richiesta è rivolta al solo proprietario munito di una copertura assicurativa e, pertanto, al solo soggetto realmente solvibile.

Ovviamente, oltre a disciplinare i rapporti tra creditore (esterno) e debitore solidale, regola anche i rapporti tra debitori in solido. Infatti, l’art. 2055, c. 2. c.c. prevede che colui che ha risarcito il danno abbia regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Invero – e ricorrendo ad un concetto caro a molti lettori: la rivalsa – colui che provvederà al pagamento delle somme in favore del danneggiato per il valore intero, potrà agire in rivalsa (rectius: regresso) nei confronti degli altri debitori obbligati in solido, coerentemente al disposto di cui all’art. 1916 c.c. (ovvero dell’art. 1203 c.c.) in base al quale colui “che ha pagato l’indennità (al danneggiato, n.d.r.) è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”.

La responsabilità solidale: linquadra mento contrattuale ed assicurativo
La non più recente giurisprudenza di legittimità ebbe a statuire in più occasioni che l’obbli go indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dello stesso operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma potenzialmente – e salvo specifica deroga contrattuale – si estende a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato (ex multis Cassazione civile, sez. lavoro, sent. n. 8686/2012).

In base a questo principio, ricavato direttamente dall’interpretazione dell’art. 1917 c.c., l’obbligazione della compagnia assicurativa non sarebbe riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato, ma si estende a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato; invero, il solo limite imposto alla compagnia assicurativa è rappresentato dal massimale.

Ove ciò non accadesse e laddove la compagnia non tenesse indenne il garantito per l’intera quota di responsabilità derivantegli anche dalla solidarietà, verrebbe meno la ratio stessa della copertura assicurativa RCT che – come noto – garantisce il patrimonio dell’assicurato.

Come specificato dai giudici di legittimità, nel caso in cui la garanzia non si estendesse alla responsabilità solidale, “verrebbe adottata un’interpretazione contrastante con il tenore letterale dell’art. 1917 c.c. che finirebbe per privare di concreta tutela l’assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, sia in ipotesi di anticipa zione della medesima, sia in caso di insolvibilità del condebitore stesso”.

Tuttavia, quanto esposto trova applicazione nei casi in cui – come espressamente indicato nelle righe di cui sopra – non vi sia una espressa regolamentazione della responsabilità solidale.

Nel caso in cui sia prevista una clausola limitativa dell’indennizzo, si ritiene necessario operare un primo distinguo tra polizza obbligatoria e polizza non obbligatoria: se per la polizza obbligatoria si ritiene inapplicabile una tale soluzione, diversa è la soluzione proposta per le polizze non obbligatorie.

Infatti, una clausola limitativa di questo genere ben potrebbe costituire uno squilibrio contrattuale da valutarsi alla luce del disposto di cui all’art. 1341 c.c. In base al disposto del menzionato articolo, non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni (o esclusioni) di responsabilità.

Tuttavia, occorrerà una valutazione concreta da svolgersi caso per caso, estesa – ove ne ricorrano i presupposti – anche alle disposizioni previste dal codice del consumo che accorda particolari tutele alla figura del consumatore.

Conclusioni Nel caso che ci occupa, la presa di posizione della compagnia appare del tutto destituita di fondamento giuridico.

Il mero fatto che gli altri responsabili in solido con l’assicurato non siano soggetti capienti non può giustificare la decisione dell’assicuratore di non esporsi per la quota di risarcimento spettante ai sensi dell’art. 2055 c.c. Non solo: la radicale chiusura dell’assicuratore e la conseguente volontà del danneggiato di agire giudizialmente nei confronti dell’assicurato ben potrebbe legittimare il medesimo a reclamare una cd. mala gestio da parte del garante del rischio RCT.

Infatti, lo stesso, pur avendone la possibilità, ometteva di raggiungere un accordo compositivo sostanzialmente vantaggioso, preferendo affrontare un giudizio in cui l’oggetto del contendere non merita particolare approfondimento giuridico.


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