Il Garante è intervenuto relativamente all’accesso alle informazioni personali. Alle compagnie assicurative viene assegnato un ruolo improprio di “arbitro”

A cura di Ludovica D’Ostuni*

Tra i temi più dibattuti del momento in ambito legale c’è la diatriba sul diritto degli eredi del contraente a conoscere i dati dei beneficiari delle polizze da questo stipulate. Se, infatti, la conoscenza di questi dati può avere rilievo nella tutela dei diritti ereditari (ad esempio nel caso di lesione della quota di legittima), per contro tutta la normativa privacy si poggia sul diritto dell’interessato (ossia del beneficiario) a vedere tutelata la riservatezza dei propri dati personali.

Sul tema si sono registrati orientamenti contrastanti in giurisprudenza e più volte il Garante Privacy si era espresso in senso negativo, ritenendo che il diritto alla riservatezza dei dati personali impedisse ai chiamati all’eredità di conoscere i dati dei beneficiari. Le imprese assicurative, dunque, hanno assunto un atteggiamento prudenziale, con la conseguenza che in molte occasioni i chiamati all’eredità hanno dovuto agire in giudizio per vedere riconosciuto il diritto di conoscere i dati dei beneficiari.

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*Ludovica D’Ostuni, Partner dello studio legale Zitiello Associati

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