L’INVIATO SPECIALE

Autore: Ugo Ottavian
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

Gravemente danneggiata la macchina di un condomino parcheggiata sotto casa

Alcune considerazioni iniziali
Si sa il condominio è responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi per una cattiva gestione delle parti comuni.

A titolo di esempio costituiscono motivo di risarcimento le infiltrazioni d’acqua che, provocate dalle tubazioni del condominio, abbiano macchiato gli intonaci interni dei locali dei condomini, così come sono risarcibili gli eventuali danni prodotti dalla caduta di calcinacci o cornicioni del tetto sulle proprietà o sulle cose sottostanti.

Per gli stessi motivi, non è meno frequente il ferimento di pedoni o il danneggiamento di autovetture parcheggiate in strada, ove è il condominio a pagare. È quindi compito dell’amministratore far presente queste situazioni e stipulare apposita polizza assicurativa, contro queste responsabilità del condominio, pena il dover provvedere ai risarcimenti danni direttamente.

I fatti
Premessa doverosa questa per la sua ovvietà. Ma nel caso di specie tutto si complica poiché è la sorte stavolta che ci ha messo lo zampino. Causa i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico prima con il Superbonus 110% per le parti murarie e poi con l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico al 65%, parte del condominio è divenuta area di cantiere.

Vista l’evacuazione degli appartamenti e la liberazione della palazzina, l’assemblea ha acconsentito a bloccare per quelle parti e per la palazzina vicina, transennata, ma in parte coinvolta, l’assicurazione che era stata stipulata. I pannelli del fotovoltaico poi, per comodità e facilità di posa, erano stati depositati proprio sul lastrico solare del tetto della palazzina adiacente, abitata e a questo punto non assicurata.

Poi le ferie hanno interrotto i lavori. Il cantiere è ritornato per quel periodo sotto la responsabilità dei condomini. La meteorologia però non tiene conto delle ferie e durante un fortunale alcuni pannelli sono volati in strada colpendo la macchina di un condomino, che era parcheggiata di sotto.

I danni sono ingenti e ha sporto denuncia all’assicurazione. L’assicuratore ha però risposto picche, poiché quella parte di condominio era scoperta di assicurazione.

Le conseguenze
Anche il condomino che ha avuto l’auto danneggiata, aveva in assemblea dato il suo assenso a non pagare la polizza. Ora però si trova in ambasce. Poiché i danni provenienti dalle parti comuni, nel caso di specie avrebbero prodotto risarcimento, egli tramite il suo legale ha rivolto le sue pretese all’amministratore.

Ne è nata una causa di risarcimento. Il suo legale lo ha avvertito che in quanto condomino, anche se ha subito il danno, causato dal condominio, egli sarà comunque tenuto a tenere a suo carico parte della spesa in misura pari alla sua quota condominiale.

Lui che oltre a possedere l’auto danneggiata ha dovuto sfollare dall’appartamento di cui è proprietario, che si trova nella palazzina oggetto dei lavori deve ora in quanto proprietario di quei beni e dei servizi comuni che hanno arrecato il danno al suo veicolo, dover tenere a proprio carico la sua quota parte delle spese necessarie a ripararlo.

La sua posizione è perciò doppia, da una parte si trova ad essere danneggiato, ma in quanto condomino anche danneggiante.

Avrebbe quindi diritto al risarcimento in quanto danneggiato, ma è allo stesso tempo obbligato a pagare parte del risarcimento in quanto condomino. Il sinistro del 2018 è così arrivato in questi termini a sentenza.

In conclusione
Il condominio che causa danni a un terzo tramite una delle proprie parti comuni è tenuto al risarcimento. In questo caso il capriccio della sorte, lascia per la sua conclusione a quel condomino un po’ di amaro in bocca.

Lui che ha subito il danno causato del condominio, convinto di avere totale diritto al risarcimento, ha intentato causa. Le cose sono andate per le lunghe e la sua è stata una mezza sconfitta, ma non basta, ora per avere il suo deve prima concorrere alla sua quota di spese in qualità di comproprietario delle parti comuni del condominio.

Insomma dovrà pagare a se stesso la parte di risarcimento relativa ai millesimi di sua proprietà. Potrà accadere infine che il condominio chiamato in cotal mala maniera a rifondere la sua quota di danni, vista la litigiosità intervenuta voglia andarci con i piedi di piombo e convocare l’assemblea per provvedere direttamente ai pagamenti, visto che non è assicurato.

Già troppo tempo è passato, ma bisognerà tener conto che il diritto al risarcimento del danno fra soggetti privati si prescrive nel corso di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.

Sarebbe proprio una beffa del destino se questi termini decorressero senza che il danneggiato fosse stato risarcito, egli non avrebbe allora altra speranza di recuperare alcunché.


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