di Bianca Pascotto

“Meglio un magro accordo che una grassa sentenza”, recita un noto adagio, ma talvolta vale la pena attendere la pronuncia delle aule di giustizia.

In caso di danni in ambito RCA capita assai di frequente che il danneggiato e la compagnia del danneggiante – o la propria se il sinistro è gestito in CARD – si accordino transattivamente durante la fase giudiziale nel caso in cui le risultanze istruttorie non promettano i risultati sperati.

Quando però nella vicenda sono coinvolti più soggetti, sia da lato attivo che dal lato passivo, bisogna prestare attenzione a come transigere le reciproche posizioni, ricordando quali siano gli effetti di una transazione che coinvolga solo alcune delle parti con esclusione di altre.

Ce lo ricorda recente decisione della Corte di Cassazione [1] intervenuta sul problema.

LA VICENDA

Due veicoli si scontrano frontalmente con procurate gravi lesioni ai conducenti A e B e decesso di C trasportato sul veicolo di B.

Acclarata la responsabilità di B in sede penale, i genitori di C e altri suoi famigliari si rivolgono al Tribunale di Messina contro i responsabili A e B e le loro compagnie assicuratrici, rispettivamente Sara Ass. e l’ex Milano Ass. ora UnipolSai Ass.ni.

Nel corso del giudizio gli attori giungono ad un accordo con Sara Ass.ni che versa l’importo di € 100.000 in ragione della concorsuale responsabilità del proprio assicurato A pari al 20%.

Il giudizio prosegue nei soli confronti di B e dell’Unipol che vengono condannati al pagamento di complessivi € 530.000, detratti gli acconti ricevuti.

UnipolSai impugna e la Corte d’Appello messinese riforma la sentenza riconoscendo la responsabilità concorsuale a carico di A e di B nella misura del 50% ciascuno; ridetermina l’intero ammontare delle somme dovute agli eredi di C in complessivi € 327.877,25 che pone a carico di UnipolSai, detratto l’importo della transazione.

Un tanto perché in primis la transazione parziale tra gli eredi di C e Sara Ass.ni ha sciolto il vincolo di solidarietà tra Sara Ass.ni e UnipolSai (debitori solidali) ex art. 1311 c.c. e in secundis detta transazione non ha alcun effetto liberatorio nei confronti dell’UnipolSai, posto che non vi ha partecipato e che non ha dichiarato di volerne approfittare, come previsto dell’art. 1304 c.c..

La sentenza viene impugnata avanti il Supremo Collegio.

LE DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il motivo principale per cui UnipolSai si duole (si tralascino gli altri motivi di impugnazione sollevati dalle altre parti) è l’errore in cui è incappato il giudice di secondo grado il quale, pur partendo dalla giusta premessa del cessato regime di solidarietà tra Sara ass. e UnipolSai, hai poi erroneamente condannato quest’ultima al risarcimento dell’intero danno, nonostante la responsabilità per l’occorso sinistro sia stata riconosciuta a carico di entrambi i conducenti nella misura del 50%.

In ragione di un tanto la Corte avrebbe dovuto condannare la ricorrente al pagamento del 50% del danno, detratto solo quanto già versato dall’Unipol in forza della sentenza di primo grado.

La doglianza coglie nel segno.

La transazione parziale è vicenda che non interessa il debitore cui non ha partecipato e non influisce nel successivo riparto di responsabilità che purtroppo, nel caso di specie, non è favorevole agli eredi di C. avendo essi accettato il concorso di A (ed il relativo importo) nella misura 20%, anziché del 50%.

Lo scioglimento della solidarietà conseguente alla transazione impedisce al creditore di poter agire per l’intero danno a carico del debitore rimasto; grave è, dunque, l’errore commesso dalla corte messinese la quale avrebbe dovuto condannare l’UnipolSai all’importo di danno pari al 50%, detraendo le somme già da lei versate agli eredi ed escludendo quanto da loro ricevuto a titolo transattivo da Sara Ass.ni, posto che quest’ultimo importo andava a coprire la quota di responsabilità del loro assicurato A concordata in fase transattiva.

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[1] Corte di Cassazione, ordinanza del 25 gennaio 2024 n. 2426

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