Avv. Anna Giacobbi

La Cassazione Penale con la sentenza n. 7199 del 23 gennaio 2024 è ritornata sulla fattispecie riguardante l’uso lecito o meno del veicolo avendo assunto delle sostanze stupefacenti.

In sintesi

Il ricorso in cassazione veniva presentato dal conducente dopo che la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale, in giudizio abbreviato, aveva dichiarato il conducente responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1 bis e quater, C.d.S. per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, provocando un incidente stradale, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed Euro 1600,00 di ammenda e concedendo la sospensione condizionale della pena.

In particolare, dal verbale delle Autorità, intervenute dopo che l’autovettura era uscita di strada, emergeva che il conducente era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dove non solo acconsentiva al prelievo dei campioni ematici da cui risultava positivo alla cannabis, ma rendeva anche delle dichiarazioni spontanee, affermando di essersi addormentato alla guida. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite il giudice di primo grado riteneva integrata la fattispecie di reato contestata. Tale giudizio veniva confermato dal giudice d’appello.

Nel ricorso in Cassazione il difensore del conducente sosteneva una motivazione assente o manifestamente illogica, in quanto entrambe le sentenze facevano riferimento solo ad un accertato stato di positività alla cannabis, ma non affrontavano lo specifico tema dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione delle sostanze stupefacenti – stato richiesto dall’art. 187 C.d.S. – non essendo sufficiente per la responsabilità penale la mera assunzione di sostanze stupefacenti, sostenendo che tale situazione era anche in contrasto con quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso.

La Suprema Corte ha dichiarato il motivo fondato perché, per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.  Su questo passaggio la Cassazione riprende, a sostegno della propria tesi, la precedente pronuncia n.12409 dei 06/03/2019 dove Il reato di guida ai sensi dell’art. 187 C.d.S. non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando invece costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di simili sostanze: ciò richiede non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo.

Su questo passaggio suggeriamo un’ulteriore sentenza – n. 35783/2013 – dove la Suprema Corte richiedeva per il reato ex art. 187 C.d.S. sia la presenza dell’obiettivo stato di alterazione che l’accertamento tecnico-biologico da cui desumere l’assunzione dello stupefacente, ma che gli stessi devono porsi in correlazione onde poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sussista il “riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell’imputato, dell’assunzione della sostanza stupefacente accertata”, mancando la motivazione del quale non sussisterà la prova della responsabilità penale (nella motivazione i Giudici precisavano che “in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un’effettiva alterazione dello stato psicofisico dell’imputato, ben essendo possibile che, nella specie, la sostanza assunta disponesse di modesta efficacia drogante, come tale inidonea a determinare alcuna alterazione penalmente rilevante”).

Inoltre, nella sentenza n. 7199 viene ripetuta la differente impostazione dei due reati riconducibili alla guida del veicolo: il primo per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) ed il secondo per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), in quanto per il primo reato la mera alterazione è punibile, mentre per il secondo, come abbiamo visto, l’assunzione deve avere un “riflesso” sulle condizioni psico-fisiche del conducente.

In ultimo, rammentiamo le conseguenze assicurative in materia di R.C.Auto. Dato che sulla normativa contrattuale in materia di diritto dell’impresa di assicurazione di rivalersi per i sinistri con alla guida un conducente in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti vi sono svariate soluzioni, qualsiasi commento sarebbe inutile perché troppo generico. Però, proprio per attirare l’attenzione dei lettori sulla complessità della materia, abbiamo esaminato il Regolamento (IVASS) recante la definizione del “contratto base” ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 2020 n. 54.

Ebbene, il “contratto base” all’art. 2 (Esclusioni e rivalse) prevede che l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada. Dall’esame del testo risulta molto evidente che il lessico utilizzato esprime una situazione di inoperatività della copertura assicurativa R.C.Auto molto più estesa della responsabilità penale.  Questo suggerisce un’attenta analisi del proprio contratto R.C.Auto con una lettura comparata sia del testo delle esclusioni che di quello delle rinunce alla rivalsa.

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