NORMATIVA

Autore: Laura Opilio e Giorgio Valentini
ASSINEWS 362 – Aprile 2024

Normativa e scenario di riferimento

Come noto, l’art. 36 del decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha imposto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese concorrenti nei settori creditizio, assicurativo
e finanziario, noto come “divieto di interlocking”.
Tale divieto è di fatto un intervento correttivo ad un fenomeno emerso a seguito di un’indagine condotta nel 2008 sulla corporate governance di banche e assicurazioni, da
cui erano nate preoccupazioni sul profilo antitrust riguardo alla facilitazione di comportamenti collusivi o alla diminuzione della concorrenza tramite interlocking directorates.

Deve essere comunque ricordato che l’art. 2390 c.c. già disciplina la governance delle società per azioni concorrenti ponendo un divieto per gli amministratori di assumere responsabilità illimitate in società concorrenti, esercitare attività concorrenti o ricoprire cariche direttive in tali società senza autorizzazione assembleare. La violazione del suddetto obbligo può comportare la revoca dell’amministratore con connessa risarcibilità dei danni in tal guisa provocati. Tuttavia, da un punto di vista concreto, il divieto posto dall’art. 2390 c.c. è stato spesso aggirato facendo ricorso proprio alla deroga attraverso delibera assembleare prevista dalla disposizione, circostanza che ha evidentemente reso poco ficcante il divieto di cumulo di ruoli in società concorrenti.

Nell’ambito dello scenario delineatosi è quindi intervenuto l’art. 36 che, da un punto di vi- sta soggettivo, ha imposto, in caso di “imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari”, il divieto di interlocking a titolari di cariche “negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo” (ossia componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli di gestione, anche senza esecutive, compresi gli amministratori indipendenti, nonché i componenti dei consigli di sorveglianza e dei collegi sindacali). Quanto al contenuto di siffatto divieto, esso riguarda l’assunzione o l’esercizio di “analoghe cariche” in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Di conseguenza, un funzionario di vertice non può ricoprire lo stesso ruolo in altre imprese, riguardando tale divieto ogni carica negli organi di gestione, sorveglianza o controllo di tali imprese concorrenti.

Aggiornamento dei criteri

Stante la tutto sommato ampiezza delle definizioni di cui all’art. 23, che avevano lasciato aperte molte questioni interpretative (che sarebbero potute essere risolte mediante approcci più formali o più sostanziali) ed al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina ed un coordinamento delle Autorità di vigilanza, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS hanno collaborato attivamente, nel corso degli anni, per definire criteri uniformi per valutare la violazione del divieto di interlocking, considerando le specificità dei rispettivi settori di competenza.

Da ultimo, con comunicazione in data 16.2.2024, le summenzionate Autorità di vigilanza hanno fornito un aggiornamento dei criteri per l’applicazione del divieto di interlocking, che si va quindi ad innestare nel precedente aggiornamento avvenuto nel 2018. In particolare, l’aggiornamento ha riguardato la metodologia di calcolo del fatturato da prendere come base per l’applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari, chiarendo che il divieto opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore ad euro 30.000.000. L’intervento ha altresì mirato ad armonizzare, anche nel solco europeo sulla valutazione delle concentrazioni rilevanti, i criteri con le modifiche introdotte dalla L. 118/2022, concernenti le modalità di calcolo del fatturato di banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione rilevanti per gli obblighi di comunicazione delle operazioni di concentrazione, così come stabilito dalla Legge Antitrust (L. 289/1990).

Le Autorità di vigilanza, mediante la comunicazione in data 16.2.2024, hanno quindi chiarito che per fatturato si intende, con riferimento alle banche ed agli altri intermediari finanziari, la somma delle seguenti voci di provento al netto, nel caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi, risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato: (i) interessi e proventi assimilati; (ii) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; (iii) proventi per commissioni; (iv) profitti da operazioni finanziarie; (v) altri proventi di gestione.

Per quanto concerne, invece, le imprese di assicurazione, “per fatturato si intende il valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o su relativo volume complessivo”.

Da ultimo, è stato specificato che le modifiche ai criteri di cui sopra sono applicabili per le cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione a firma di Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS.

Laura Opilio (Partner CMS)
Giorgio Valentini (Senior Associate CMS)


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