Di Bianca Pascotto

I due concetti sono similari sotto il profilo eziologico, ma diversi quanto all’intensità degli effetti, giacché l’ubriachezza è una forma più grave di alterazione psicofisica rispetto allo stato di ebbrezza.

La diversità si rinviene anche per la loro disciplina ove la prima trova il suo riferimento nell’art. 688 del codice penale mentre a seconda nell’art. 186 del codice della strada.

In ambito assicurativo l’ebbrezza e l’ubriachezza sono normalmente cause di esclusione dalla copertura assicurativa, ma ove l’applicazione di quest’ultima sia subordinata alla presenza di solo uno dei due fenomeni allora si aprono le porte al contenzioso.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 28 febbraio n. 5959 ne è un esempio.

IL FATTO

Un grave incidente procura a Tizio lesioni tali da renderlo tetraplegico ed invalido al 100%.

Tizio aveva stipulato una polizza infortuni per la copertura dell’invalidità permanente.

Quantificata e richiesta importante liquidazione dell’indennità contrattuale, la compagnia respinge il sinistro perché l’ubriachezza ai sensi di polizza è causa di esclusione dalla copertura assicurativa.

Adito il Tribunale di Bologna, la domanda di Tizio trova accoglimento in ragione dell’assoluzione nel giudizio penale per la dichiarazione di inutilizzabilità del test alcolimetrico effettuato senza il rispetto del diritto alla difesa.

La compagnia appella e la Corte accoglie il gravame, rigettando la domanda di indennizzo.

Inevitabile il ricorso di Tizio al Supremo Collegio con ricorso articolato in quattro motivi.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

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