Durante una gita scolastica, un’alunna si procurava lesioni a seguito di una rovinosa caduta mentre sciava in condizioni meteorologiche non ottimali. La famiglia chiama in causa avanti il Tribunale di Firenze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, essendo l’incidente avvenuto durante il periodo scolastico e con assenza della vigilanza del docente.

Il Tribunale di primo grado condanna l’Istituto scolastico, avvisando da parte di questo una mancanza all’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli alunni. La Corte di appello conferma il risarcimento del danno con relativo aumento dell’importo stabilito dal giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza Italiana Assicurazioni  propone ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo del ricorso principale la compagnia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., “in tema di riparto dell’onere probatorio e nesso di causalità”. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “travisamento delle prove; omessa e/o erronea valutazione di prove decisive ai fini della pronunzia e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

La decisione della Cassazione

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