DECRETO IN G.U.: STOP ALLE TELEFONATE COMMERCIALI ANCHE SUI CELLULARI E CON SISTEMI AUTOMATICI
di Antonio Ciccia Messina
Iscrizione bis al registro delle opposizioni (RPO) per chi vuole la tabula rasa dei consensi al telemarketing. Entro il 31 luglio 2022 parte il nuovo RPO (sostituisce quello risalente al 2010) e chi si iscriverà cancellerà con la sola iscrizione tutti i consensi rilasciati a singoli operatori. Ma chi si è già iscritto in passato, per avere lo stesso risultato, deve rinnovare l’iscrizione. È quanto si desume dal dpr n. 26 del 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, e cioè del nuovo Regolamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (si veda ItaliaOggi del 22 gennaio 2022). Il nuovo regolamento, che attua la legge 5 del 2018, sostituirà il precedente dpr 178 del 2010.

Tra le novità del Dpr 26/2002 troviamo: uno stop alle telefonate commerciali anche sui cellulari ed anche a quelle fatte con sistemi automatici (non con operatore umano), il colpo di spugna ai consensi singoli a ricevere chiamate di telemarketing, una white list degli operatori preferiti. Si tratta di un completo restyling del RPO, nel quale chi vuole può iscrivere i numeri telefonici (anche mobili) e anche gli indirizzi di posta per non ricevere telefonate o comunicazioni indesiderate. Peraltro è salva la possibilità di dare il consenso a determinati operatori economici per ricevere informazioni su prodotti e servizi. Le imprese, se non hanno un consenso ad hoc, devono consultare il registro prima di lanciare una campagna di telefonate ed escludere i numeri registrati (sistema dell’opt out). Si tratta di un settore che pone molti problemi di bilanciamento tra l’interesse delle aziende a proporre prodotti e servizi con tecniche di contatto diretto coinvolgendo il più alto numero di possibili acquirenti e l’interesse a non essere molestato con chiamate telefoniche a qualunque ora. A questo riguardo si deve sottolineare che ci sono alcune importanti questioni che il nuovo regolamento non ha risolto, lasciando nell’incertezza sia gli utenti che le aziende. Vediamo quali.

TUTTO DA RIFARE

Il registro delle opposizioni è partito nel 2010 e ci sono moltissime utenze telefoniche già registrate.

La precedente iscrizione, però, non basta a realizzare l’effetto di cancellare d’un sol colpo tutti i consensi singoli rilasciati a specifici operatori. Chi vorrà ottenere questo risultato dovrà rinnovare l’iscrizione, ricominciando da capo. È vero, infatti, che tutti i numeri già ora iscritti nel vecchio registro saranno automaticamente trasportati nel nuovo registro. Ma è anche vero che l’effetto tabula rasa richiede una rinnovata manifestazione di volontà. Peraltro chi non avesse iscritto i numeri di cellulare potrà cogliere l’occasione, inserendo tutti i numeri che vuole proteggere dalle telefonate commerciali indesiderate. Ci si chiede se non si poteva interpretare la norma nel senso di assicurare l’effetto tabula rasa anche a favore dei numeri già iscritti e destinati al travaso, a meno che uno non comunichi al Registro una volontà diversa. Salvo contrordini, dunque, chi è interessato a bloccare i consensi telemarketing a tappeto deve rinnovare l’iscrizione.

CONSENSI SALVI

La filosofia del registro è vietare le chiamate ai numeri iscritti, salvo consensi specifici. Così anche la legge 5/2018, che salva i “consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali” (articolo 1, comma 5). Il nuovo regolamento non chiarisce che cosa voglia dire “nell’ambito”. In particolare, rimane la possibilità di interpretare che rientrano nell’“ambito” di un contratto con un’impresa anche i consensi per trasferire i numeri per il marketing di terzi, così da salvare anche il marketing di terzi. Un’interpretazione di questo tipo finirebbe per neutralizzare l’effetto “colpo di spugna”.

CONSULTAZIONE

MENSILE

Si tratta di un obbligo a carico di chi vuole fare telemarketing. L’articolo 1, comma 12, legge 5/2018 prescrive, infatti, l’obbligo di consultazione mensile del registro. Il regolamento appena pubblicato non chiarisce se questo obbligo sia da osservare anche se le liste dei contattabili non sono usate.

CESSIONARI

La legge 5/2018 impone l’obbligo di comunicare agli interessati gli estremi identificativi di terzi cessionari delle numerazioni telefoniche (articolo 1, comma 8, legge 5/2018). Si tratta di un adempimento molto oneroso per gli operatori economici se interpretato nel senso che si devono comunicare tutti i nominativi, uno per uno, dei cessionari. Una interpretazione alternativa, anche se un po’ antiletterale, è considerare sufficiente indicare le categorie dei destinatari.

TRASFERIMENTI

LIMITATI

Un altro punto lasciato dal regolamento a chiarimenti futuri riguarda il divieto di trasferimento di numeri iscritti nel registro: i numeri registrati non possono passare di mano in mano. Lo prevede l’articolo 1, comma 7, legge 5/2018. Ci si chiede se questo divieto riguarda soggetti terzi diversi dall’impresa che ha raccolto il consenso a trattare il numero, anche se questi terzi offrono prodotti o servizi simili a quelli offerti dal titolare del trattamento.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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