SECONDO IL PARERE DELLA CASSAZIONE NON C’È EQUIPARAZIONE CON LA MORTE DELLA PERSONA FISICA
di Dario Ferrara
La cancellazione della srl dal registro delle imprese non estingue la condanna all’ente ex 231 inflittale per responsabilità amministrativa. E a risponderne sono i soci. A patto, beninteso, il reato sotteso sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, come avviene nel caso delle lesioni personali colpose contestate al legale rappresentante della srl dopo l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Non convince l’assimilazione della vicenda estintiva della compagine all’ipotesi di morte dell’imputato: cancellata la società di capitali, infatti, la titolarità dell’impresa passa ai singoli soci. È quanto emerge dalla sentenza 9006/22, pubblicata il 17 marzo dalla quarta sezione penale della Cassazione, che interviene su una questione controversa nella giurisprudenza di legittimità.

Il caso. Diventano definitive le sanzioni inflitte ai legali rappresentanti e alla srl dopo il sinistro. L’operaio era caduto da una scala a pioli mentre stava installando pannelli isolanti sulla parete di un edificio: i titolari dell’impresa edile sono stati condannati perché non avevano messo a disposizione del dipendente un’attrezzatura adeguata a lavorare in quota, per esempio un ponteggio o un trabattello. Si configurava dunque la violazione dell’articolo 111, comma primo lettera a), del decreto legislativo 81/2008. E i giudici di merito avevano rilevato anche carenze nella formazione del prestatore d’opera.

La società è stata quindi condannata per l’illecito ex articolo 25 septies, comma terzo, del decreto legislativo 231/01. Deve essere esclusa, infatti, la prescrizione. A differenza di quanto accade con le persone fisiche, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio: lo prevede in modo esplicito l’articolo 22, comma quarto, del dlgs 231/01. Non giova nella specie alla difesa della srl dedurre che la cancellazione dell’ente alla Camera di commercio è da equiparare alla morte della persona fisica, come pure è stato affermato da altre pronunce della Suprema corte, il che estingue la sanzione amministrativa. Né vale argomentare che «l’errore sarebbe duplice spostando la sanzione applicata all’ente in capo alle persone fisiche, come se si trattasse di una qualsiasi esposizione debitoria».
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