COMPLIANCE
Autore: Filippo Goio
ASSINEWS 339 – marzo 2022
Il decreto fiscale collegato all’ultima legge di bilancio, approvato nel mese di dicembre, impone alcune riflessioni sui rapporti con i cosiddetti segnalatori.
È noto che la pratica della segnalazione, a compagnie e intermediari, di potenziali clienti da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di distributori assicurativi – e purtuttavia dispongono con regolarità di nominativi di soggetti interessati a stipulare contratti di assicurazione – oltre ad assurgere negli anni a vera e propria fonte collaterale di raccolta di affari, ha ricevuto nel 2006 un primo riconoscimento fattuale dall’ISVAP, che nella serie inaugurale delle “FAQ Intermediari” precisava che l’attività di segnalazione di nominativi all’intermediario, allora già diffusa, “non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”, escludendo così la necessità di iscrizione del segnalatore nel Registro Unico.
L’indicazione dell’Istituto è oggi trasfusa alla lettera nelle FAQ emanate dall’IVASS all’indomani della pubblicazione del regolamento n. 40/2018 e, nel contempo, la figura del segnalatore ha acquisito dignità normativa grazie al novellato art.107 del codice delle assicurazioni, che esclude espressamente dal novero delle attività di distribuzione quella di “mera fornitura di dati e informazioni su potenziati assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione”.
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