Imponibile la prestazione erogata da uno schema pensionistico maltese ad un soggetto residente in Italia perché assimilabile a pensione. A chiarirlo è la risposta a interpello n.144/2022, fornita dall’amministrazione finanziaria in relazione al trattamento fiscale applicabile ad un importo erogato ad un soggetto fiscalmente residente in Italia da uno schema pensionistico maltese, nel quale erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro nel Regno Unito. L’Agenzia delle Entrate, nel parere fornito lo scorso 21 marzo, ha infatti sottolineato che per stabilire quale Stato coinvolto abbia la potestà impositiva sul reddito, «occorre qualificare quanto percepito ai fini convenzionali». nel caso in esame dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Malta che prevede al suo art. 18 che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato». Per questo, nell’ipotesi in cui il contribuente sia fiscalmente residente in Italia, «la prestazione erogata dallo schema pensionistico maltese, laddove si qualifichi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia».
Maria Sole Betti
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