UNA CIRCOLARE DELL’INPS ILLUSTRA LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO SULLA PENSIONE ANTICIPATA
di Daniele Cirioli
Il riscatto riesuma «quota 100». Infatti, se i periodi contributivi da riscattare si collocano entro il 31 dicembre 2021 permettendo di maturare i requisiti per la pensione anticipata (età di 62 anni e 38 di contributi), il lavoratore può mettersi a riposo anche se la domanda di riscatto (e i relativi versamenti) risultano successivi al 31 dicembre 2021, termine di operatività di «quota 100». Lo stesso vale per «quota 102» (età di 64 anni e 38 di contributi), che dal 1° gennaio ha sostituito «quota 100» e resterà operativa fino al 31 dicembre 2022. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nella circolare n. 38/2022 illustrando le novità della legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022).

Da «100» a «102». I chiarimenti dell’Inps, su cui c’è il placet del ministero del lavoro, riguardano una delle novità in materia pensionistica introdotte dalla legge bilancio 2022, ossia la trasformazione di «quota 100» in «quota 102». Per il triennio 2019/2021 i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive dell’Inps, nonché alla gestione separata, hanno avuto l’opportunità di pensionarsi perfezionando un’età di almeno 62 anni e l’anzianità contributiva di almeno 38 anni («62 + 38 = 100»). L’opportunità resta valida per i lavoratori che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2021, i quali possono esercitare il loro diritto in un qualsiasi momento successivo alla predetta data. La legge bilancio 2022 ha modificato «quota 100» in «quota 102», rendendola operativa solamente per l’anno corrente: possono fruirne i lavoratori che entro il 31 dicembre 2022 maturano un’età di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni («64 + 38 = 102»). Anche per «quota 102», una volta maturati tutti i requisiti entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile esercitare il diritto di pensionamento in un qualsiasi momento successivo alla predetta data.

Le «finestre». Per la decorrenza della pensione, sia con «quota 100» che con la nuova «quota 102», è prevista la «finestra»: la pensione, cioè, decorre dopo un certo periodo di tempo diversificato a seconda del datore di lavoro (se pubblico ovvero privato) e della gestione previdenziale. Il periodo può essere di tre o di sei mesi, come indicato in tabella assieme alle prime decorrenze utili per la nuova pensiona, per chi risulti aver maturato i requisiti nel mese di gennaio.

Il riscatto contributivo. L’Inps spiega, infine, che ai fini della maturazione del diritto a pensione, sia con «quota 100» sia con «quota 102», sono utili i contributi da riscatto, fermo restando il perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità, laddove ciò venga espressamente richiesto dalla gestione previdenziale che deve liquidare la pensione. A tal proposito, l’inps precisa che i periodi oggetto di riscatto vengono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti come se fossero stati tempestivamente versati (cioè acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato). Di conseguenza, il lavoratore che perfezioni i requisiti per la pensione «quota 100» tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ovvero per la pensione «quota 102» entro il corrente anno 2022, potrà conseguire la pensione in un qualsiasi momento, anche successivo alle predette scadenze, ferme restando le norme sulla decorrenza (con cui si intendono le cosiddette finestre).
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