In pubblica consultazione Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 CAP.

IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked, le cui prestazioni sono
direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso
da quelli precedentemente menzionati.

La regolamentazione del comparto assicurativo in materia di attivi a cui possono essere
collegate le prestazioni di tali categorie di contratti, in cui il rischio è a carico
dell’assicurato, risale infatti al 20021 per le polizze unit linked (con l’aggiornamento
operato nel 2005) e al 2009 per le polizze index linked.

Le nuove disposizioni contenute nello schema di Regolamento sono state elaborate
tenendo conto della necessità di assicurare l’adeguato coordinamento e la coerenza con
gli interventi legislativi, di matrice europea e nazionale, succedutisi nel tempo: la Direttiva
Solvency II e successive modifiche e, nel più ampio ambito finanziario, le direttive UCITS e il D.lgs. 252/2005 in materia di forme pensionistiche complementari, la Direttiva IDD e la relativa regolamentazione europea e nazionale di attuazione.

In tal modo si completa il processo di revisione delle norme in materia di investimenti di cui al Titolo III, Capo II-bis del CAP, avviato con l’emanazione del Regolamento IVASS n. 24
del 6 giugno 2016.

La regolamentazione IVASS dà, quindi, attuazione all’articolo 41 del CAP nella
formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 42, lettera c), del d. lgs n. 74/2015, che
ha modificato, in sede di recepimento della Direttiva Solvency II, le previsioni contenute
nel d.lgs. n. 209/2005 La previsione normativa primaria richiamata prevede, al comma 5, a fronte del più generale principio di libertà di investimento delle imprese, introdotto con Solvency II, da esercitarsi nel rispetto del principio della persona prudente, che “L’IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere
collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall’assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall’IVASS sono coerenti con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47.”

In tale contesto, il legislatore nazionale, sulla base di quanto previsto dall’articolo 133,
paragrafo 3, della Direttiva Solvency II, ha preservato e mantenuto la possibilità di
prevedere vincoli e limiti ai tipi di attivo e ai valori di riferimento, per una particolare
tipologia di polizze, in cui il rischio di investimento è sopportato dall’assicurato persona
fisica. La normativa nazionale, di diretta derivazione europea, ha richiamato, nel
conformare il potere dell’Istituto di imporre limiti agli attivi e ai valori di riferimento le
previsioni in materia di taluni tipi di Organismi di investimento in valori mobiliari (di seguito
OICVM), in una prospettiva di assicurare uniformità con la disciplina di prodotti omologhi
dei vari settori dell’ormai unico e sempre più integrato mercato finanziario. La normativa
europea ha, quindi, introdotto per le disposizioni attuative dettate dall’IVASS il citato
vincolo-benchmark “della non maggiore restrittività” rispetto a quanto previsto dalla
normativa comunitaria e interna in tema di determinati tipi di OICVM (recepita in Italia dal
decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47). Tale richiamo, presente nella fonte legislativa
europea, si inquadra in una prospettiva di integrazione dei mercati e di adeguato
coordinamento intersettoriale.

Il riferimento è stato assunto dall’Istituto, in una valutazione di coerenza con il quadro
normativo primario, come parametro per l’articolazione della nuova disciplina in materia, adottando un approccio regolamentare che, ove possibile, non sia né più restrittivo, né
più espansivo di quello contenuto nella disciplina dettata in materia di OICVM. Ciò con il
fine ultimo di delineare in ambito assicurativo una cornice regolamentare che non
consenta di collocare prodotti più rischiosi di quelli sottoscrivibili, ad esempio, mediante
l’adesione a un fondo comune di investimento diretto a clienti non professionali.

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