SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE RIBADISCE IL PERIMETRO IN CUI RIENTRANO I CONTRATTI
di Matteo Massimo D’Argenio
In perfetta conformità con le sue precedenti pronunce, lo scorso 24 febbraio la Corte di Giustizie dell’Ue (sentenza nelle cause riunite C143-20 e C213-20) ha ribadito che le polizze unit linked rientrano nella nozione di contratti assicurativi sulla vita, con conseguente applicazione della disciplina sull’intermediazione assicurativa (pare significativo in questo senso il riferimento che viene fatto all’applicazione delle direttive 2002/83 e 2002/92, oggi abrogate ma applicabili ratione temporis alle polizze oggetto delle cause di rinvio). Tale qualificazione giuridica deriva dal fatto che si tratta di contratti caratterizzati dal versamento di un premio contro l’erogazione della “prestazione convenuta all’atto della stipula” al realizzarsi del rischio coperto. Elementi necessari e sufficienti alla classificazione del contratto come assicurativo.
Il non detto, altrettanto importante, è che non occorre né è necessaria per legge alcuna garanzia del capitale o altro tipo di presidio di carattere finanziario in favore del cliente.
Proprio per questo motivo, i ricorrenti polacchi nelle cause di rinvio riferivano la loro richiesta risarcitoria a presunti difetti di informazione preventiva su natura e caratteristiche dei sottostanti finanziari (“attività di contropartita” nella traduzione letterale in italiano). Cause che il Tribunale di Varsavia ha sospeso per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Ue sei questioni, essenzialmente incentrate sull’individuazione della normativa applicabile a questo tipo di informazione.
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