di Maria Sole Betti
Nel caso di passaggio da regime di indennità equipollente al Tfr, gli importi maturati dal rapporto di lavoro con l’ente pubblico e quelli maturati con l’ente privato devono essere indicati separatamente nel modello Cu. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 154/2022 in materia di erogazione di prestazioni a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr). Il caso presentato sul tavolo dell’amministrazione finanziaria è questa volta di un lavoratore, assunto dal 2019 al 2021 alle dipendenze di una società affidataria di servizi di igiene urbana comunale a seguito di un trasferimento da un ente comunale in cui prestava attività lavorativa dal 1981. Avendo maturato somme a titolo di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, denominata Indennità premio di servizio (Ips), ma non essendo stati previsti specifici accordi sulla liquidazione di dette somme, l’Inps aveva nel frattempo trasferito all’istante le somme maturare a titolo di Ips per il servizio prestato dal dipendente presso l’ente comunale, senza però applicare alcuna tassazione. La società affidataria con la quale il dipendente aveva cessato il proprio rapporto avrebbe dunque voluto conoscere le modalità di tassazione e di esposizione nel modello Cu ordinario delle somme da erogare al dipendente cessato, maturate a titolo di Ips e trasferite dall’Inps alla stessa società istante, al lordo delle ritenute fiscali. Le Entrate, ricostruendo la disciplina di cui all’art. 2112 del codice civile e gli art. 17 e 19 del Tuir, hanno chiarito che nel caso in esame la società dovrà «procedere alla erogazione di un’unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto, riferita al periodo di lavoro complessivamente prestato, che comprenda sia la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata presso la società, datore di lavoro privato». E questo perchè in linea con quanto indicazioni nella risoluzione 8 marzo 2002/E , con il passaggio il Tfr deve essere composto da una quota pari all’importo maturato fino alla data del passaggio, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio.
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