di Carlo Giuro
Il Pepp è pronto a sbarcare nel sistema previdenziale italiano e in quello degli altri Paesi europei. Il Regolamento comunitario che disciplina il nuovo piano pensionistico individuale paneuropeo (Pan-European personal pension product) diverrà infatti applicabile il prossimo 22 marzo e in questa prospettiva il dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione (fino al 12 marzo) un decreto che fissa le regole per fare in modo che la nuova soluzione abbia un “atterraggio morbido” nell’ordinamento pensionistico italiano. Va ricordato come l’obiettivo del nuovo Pepp sia quello di ampliare la gamma di offerta per un maggiore sviluppo della previdenza complementare su base individuale, anche agevolando una maggiore mobilità transfrontaliera.

Quando i risparmiatori in Pepp trasferiscono la loro residenza in un altro Paese dell’Unione possono continuare a contribuire allo stesso strumento aprendo un sotto-conto Pepp con lo stesso fornitore nel nuovo Paese di residenza o continuando a versare contributi sul loro sotto-conto Pepp esistente. Nel caso in cui il loro fornitore non preveda tale opzione nel nuovo Paese, i risparmiatori hanno il diritto di passare a un altro fornitore di Pepp immediatamente e a titolo gratuito. I fornitori devono aprire poi almeno due sotto-conti dopo un periodo di transizione di tre anni. Al contempo il nuovo strumento si inserisce nella più complessiva strategia europea della Capital Market Union, con un incremento stimato delle dimensioni del mercato europeo della previdenza complementare di 700 miliardi di euro, secondo uno studio di fattibilità commissionato dall’Ue. Alla luce anche del post-pandemia, come viene ricordato in un altro documento in consultazione da parte del Mef, il “Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, il mercato di capitali è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per accompagnare e sostenere un percorso di ripresa. Lo sviluppo di tale mercato rappresenta infatti un tassello fondamentale per la realizzazione degli investimenti in digitalizzazione, innovazione e sostenibilità necessari per realizzare gli obiettivi strategici posti alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e nel tradurne gli effetti in uno strutturale incremento del tasso di potenziale crescita dell’economia e dell’occupazione.

Il Pepp si affiancherà alle soluzioni previdenziali già presenti nei mercati nazionali e si presenterà con un’offerta d’investimento quanto più possibile semplificata. L’opzione standard sarà rappresentata dal Pepp di base, caratterizzato dalla presenza di una garanzia sul capitale o di una tecnica di mitigazione del rischio alternativa (strategie life cycle o appostamento di riserve), che sia comunque coerente con l’obiettivo di consentire al sottoscrittore il recupero del capitale. Il Pepp di base prevederà inoltre la presenza di un tetto ai costi dell’1% del capitale accumulato per anno. Nel conteggio rientreranno i costi amministrativi, di investimento e di distribuzione ma non quelli connessi alla prestazione della garanzia, che dovranno essere separatamente rendicontati nella documentazione informativa. L’offerta d’investimento del Pepp non potrà prevedere comunque più di sei linee, compreso il Pepp di base. Tutte le linee dovranno essere strutturate o sulla base di una garanzia o di una tecnica di mitigazione del rischio che possa garantire un’adeguata tutela del sottoscrittore. L’adesione dovrà essere poi preceduta da una fase di consulenza da parte del collocatore, tesa ad accertare le esigenze pensionistiche del potenziale aderente e a individuare il prodotto più adeguato alle sue necessità. La consulenza si concluderà con una raccomandazione personalizzata contenente, tra l’altro, proiezioni pensionistiche relative alla prestazione che il potenziale sottoscrittore potrebbe ricevere qualora aderisse all’offerta consigliata. Potrà essere istituito da numerosi provider come banche, assicurazioni (ramo Vita), piani pensionistici collettivi (Iorp), imprese d’investimento che svolgono gestione di portafoglio, società di gestione e Gefia. Cosa prevede quindi lo schema di decreto elaborato dal Tesoro? Per quel che riguarda i profili di vigilanza la Covip sarà l’Authority deputata al controllo dei Pepp, non solo quelli italiani ma anche quelli esteri che apriranno un sotto-conto in Italia, essendo fondamentale far sì che la normativa nazionale non crei delle condizioni di arbitraggio rispetto al sistema, ma che tra la disciplina dei Pepp e quella delle forme pensionistiche complementari esistenti ci sia sempre un’omogeneità. Con riferimento agli obblighi informativi i fornitori sono tenuti a offrire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Regolamento europeo in linea con le indicazioni della Covip.

Per quel che riguarda le modalità di finanziamento si delinea uno schema di funzionamento, anche per quel riguarda gli aspetti fiscali, modellato sulle forme pensionistiche nazionali, eccezion fatta per il trattamento di fine rapporto che non può confluire nel Pepp. Con riferimento al decumulo il nuovo piano pensionistico individuale paneuropeo potrà prevedere come tipologia di prestazione la rendita, il capitale erogato in un’unica soluzione, il prelievo o una combinazione delle predette forme, confermandosi il regime fiscale con una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale, con un limite massimo di riduzione del 6%. Se però si eroga il capitale in un’unica soluzione si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23%. Anche il Pepp può poi erogare la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita), importante soluzione previdenziale di flessibilità in uscita. (riproduzione riservata)
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