In pubblica consultazione lo Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di attività di mystery shopping di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

IVASS ha sottoposto alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori. In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.

Con il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (c.d. Regolamento CPC), è stata disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Il Regolamento CPC stabilisce, in particolare, le condizioni in base alle quali le autorità competenti, designate dai relativi Stati membri quali autorità responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione Europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione Europea, al fine di garantire il rispetto delle summenzionate norme a protezione del consumatore, il buon funzionamento del mercato interno, nonché la tutela degli interessi economici dei consumatori. Tra i poteri di cui dispongono le autorità nazionali competenti, il Regolamento CPC individua, all’articolo 9, paragrafo 3, specifici poteri di indagine, tra cui, il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione – ove necessario in forma anonima – al fine di individuare infrazioni di cui al suddetto Regolamento (c.d. potere di mystery shopping).

In ambito nazionale, con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori escluse dall’applicazione del citato Regolamento CPC, l’art. 144-bis del Codice del Consumo – come modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera d), numero 2) della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019/2020) – prevede che le autorità nazionali competenti possano esercitare i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all’articolo 9 del Regolamento CPC – e dunque anche il potere di mystery shopping – con facoltà di avvalersi di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

Con il presente schema di Regolamento, l’IVASS, quale autorità competente per la tutela degli interessi dei consumatori per il settore assicurativo, provvede a dare attuazione all’articolo 144-bis del Codice del consumo. Sono pertanto adottate disposizioni di dettaglio volte a dare attuazione al quadro normativo sopra richiamato, al fine di consentire l’effettivo utilizzo del mystery shopping quale strumento valutativo a supporto dell’azione di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale, con lo schema di Regolamento in consultazione si è provveduto a predisporre una disciplina attuativa che definisca le modalità attraverso le quali l’Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, i requisiti di tali soggetti esterni, nonché i relativi compiti e compensi.

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