L’UIF RIPORTA ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)
di Fabrizio Vedana
Le segnalazioni di operazioni sospette sono spesso un obbligo «scivoloso». Meglio, quindi, istruire nei dettagli intermediari, professionisti e operatori di settore. Per esempio, i bonifici richiedono l’inserimento di almeno due soggetti e due rapporti collegati alle operazioni. O ancora, le operazioni collegate a movimentazioni di mandati fiduciari devono essere segnalate inserendo se sono state eseguite con assegno o bonifico.

A chiarirlo è l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif), che, il 25 febbraio scorso, ha diffuso un documento con indicazioni pratiche di carattere generale e alcuni esempi concreti di redazione delle Sos.

La segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo costituisce da sempre, tra gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, quello più temuto tra i soggetti che ne sono destinatari. È, infatti, quello che ha maggiori margini di discrezionalità nel suo assolvimento ed è anche quello dalla cui violazione possono nascere, sia sul piano sanzionatorio sia su quello mediatico e reputazionale, le conseguenze peggiori sia per una banca sia per un professionista.

E proprio con l’obiettivo di mitigare questi rischi e offrire un supporto applicativo e interpretativo a tale obbligo, è stato emanato il documento dell’Uif.

Tali segnalazioni rappresentano un presidio efficace a prevenire e a contrastare i possibili tentativi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e uso di proventi di attività illecite e la ratio del meccanismo connesso a esse si sostanzia nella necessità di fare emergere, da determinate operazioni o condotte, tutte quelle anomalie degne di essere sottoposte all’attenzione dell’unità di informazione finanziaria, ostacolando così l’ingresso delle risorse di origine criminale all’interno del circuito economico legale.

Le fattispecie descritte nel provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria, pur non costituendo una rassegna esaustiva di tutte le possibili operatività oggetto di segnalazione, forniscono indicazioni pratiche di immediata applicazione per i casi più frequenti e possono costituire un valido ausilio per la comprensione delle modalità di utilizzo dello schema segnaletico.

Il provvedimento dell’Uif dedica ampio spazio al tema dei bonifici per fornire chiarimenti a tutti gli operatori sulla loro corretta indicazione nell’ambito del sistema infostat, utilizzato per effettuare segnalazioni di operazioni sospette.

Particolare attenzione viene dedicata alle operazioni effettuate dalle società fiduciarie; al riguardo, in primo luogo, si precisa che l’operatività collegata a movimentazioni relative a mandati fiduciari presuppone che sia segnalata inserendo la forma tecnica con cui sono eseguiti i mandati fiduciari medesimi (bonifico, assegno e così via); qualora dette operazioni avvengano tramite bonifico, nella segnalazione, andranno inseriti almeno i seguenti elementi strutturati: il fiduciante, la controparte (che potrebbe coincidere con il medesimo fiduciante), il conto corrente di provenienza/destinazione dei fondi e il mandato fiduciario. L’Uif indica poi alcune casistiche nelle quali vengono precisati in maniera dettagliata gli elementi strutturati da inserire nella segnalazione; le fattispecie sono:

– accensione mandato fiduciario/versamento parziale a mezzo bonifico;

– estinzione mandato fiduciario/riscossione parziale a mezzo bonifico;

– accensione/estinzione mandato fiduciario senza trasferimento di fondi;

– trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari;

– mandati fiduciari relativi a fiducianti diversi.

Il documento riporta, inoltre, esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette in alcune casistiche ricorrenti come quelle effettuate nel settore delle valute virtuali (si veda altro articolo in pagina) dalle imprese di assicurazione e dai soggetti attivi nel settore dei giochi, sia online che su rete fisica.

Nella parte finale del documento vengono poi precisati i termini di corretto utilizzo e/o valorizzazione di determinati campi allorché vengano effettuate segnalazioni di operazioni sospette connesse ad operazioni immobiliari, relative a cessione di quote o alla gestione di società. In tale ultimo ambito rientrano la costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe, l’organizzazione degli apporti necessari alla loro costituzione, la redazione di bilanci e la revisione contabile, la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro.
Fonte:
logoitalia oggi7