GIURISPRUDENZA RCA


ASSINEWS 329 – aprile 2021 

I risarcimenti previsti dalle regioni italiane

Con l’Ordinanza n. 3023 depositata il 9 febbraio 2021 dalla sesta sezione civile, la Corte di Cassazione si è pronunciata, ancora una volta, sui danni causati dalla fauna selvatica

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Il quadro legislativo e la riflessa raccolta giurisprudenziale ha richiesto nel tempo molti interventi da parte del legislatore, sollecitando numerose pronunce interpretative da parte dei giudici di legittimità proprio in ragione della complessità del fenomeno e della rilevanza numerica dei casi con circa diecimila sinistri all’anno. In origine la fauna selvatica è stata considerata una res nullius, pertanto, gli animali selvatici potevano essere liberamente cacciata da chiunque. Con la conseguenza che nessuno era chiamato a risarcire i danni dagli stessi arrecati. Con la legge n. 968 del 1977 alla fauna selvatica venne attribuito lo status di patrimonio indisponibile dello Stato e con la Legge sulla caccia n. 157 del 1992 vennero individuate, quali amministrazioni responsabili dei danni causati dagli animali selvatici, le Regioni.

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