Di Bianca Pascotto

IL FATTO

Alfa sas composta da tre soci, viene messa in liquidazione con crediti da riscuotere e in assenza di debiti.

I due soci accomandanti Tizio e Caio scoprono che a distanza di 3 anni dall’apertura della liquidazione, il socio accomandatario Mevio, nominato liquidatore, non ha provveduto al recupero dei crediti in capo alla società, non ha redatto il bilancio né il piano di riparto tra i soci e ha proceduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese senza dar loro alcuna comunicazione.

Tizio e Caio citano Mevio avanti il Tribunale di Genova assumendo una sua responsabilità gestoria e richiedono il risarcimento del danno subito per la sua condotta negligente.

Mevio si difende sostenendo da un lato che l’azione di responsabilità doveva ritenersi prescritta ai sensi degli artt. 2947 e 2949 c.c., che aveva proceduto, seppur con difficoltà al recupero dei crediti societari, adempiendo così agli obblighi di legge e che i soci erano a conoscenza del suo operato e dell’avvenuta cessazione della s.a.s., visto che ne curavano gli aspetti contabili.

LA SOLUZIONE

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