Fabrizio Vedana
Sarà un questionario di autovalutazione a consentire una più efficace e ordinata gestione del rischio fiscale da parte del notaio consentendogli anche di vedere confermata la sua buona fede nel caso in cui dovesse risultare inconsapevolmente coinvolto in uno schema di pianificazione fiscale aggressiva.
Lo suggerisce il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 11-2021/T dedicato agli obblighi Dac6 nell’attività notarile.

Il documento pur mettendo in luce il fatto molti dei meccanismi disciplinati dalla direttiva n. 2018/822/UE del 25 maggio 2018 (nota come Dac6), recepita nel nostro paese dal dlgs 100/2020 possono considerarsi estranei alla routine notarile, precisa che l’organizzazione e gestione degli studi professionali risentirà degli obblighi introdotti dalla direttiva imponendo nuove misure di controllo interno per verificare la sussistenza di operazioni sospette.

Al riguardo, non sono richiesti al professionista standard di conoscenza esorbitanti l’ordinaria diligenza né accertamenti documentali ulteriori a quelli di routine.

Nondimeno appare consigliabile, ad avviso del notariato, un monitoraggio ad hoc di tali operazioni: benché infatti simili a quelle previste in altri ambiti (es. antiriciclaggio), le verifiche Dac6 non sono a queste del tutto sovrapponibili e, in tale ottica, potrebbe essere utile la compilazione di un questionario di autovalutazione (del quale lo studio propone uno schema), il quale, se da un lato consente una più efficace e ordinata gestione del rischio fiscale, dall’altro potrebbe confermare la buona fede del professionista che risulti inconsapevolmente coinvolto in uno schema di pianificazione fiscale aggressiva. Alcuni hallmarks (punti di attenzione), infatti, presuppongono verifiche sul versante della potenziale riduzione d’imposta e del vantaggio fiscale principale, la cui affidabilità dipende con ogni evidenza da un esame globale dei vantaggi fiscali ed extrafiscali conseguibili nel caso specifico; il che rende ancor meno eludibile l’adozione di apposite misure di verifica e controllo da parte dell’organizzazione professionale.

Il notaio che, in esito alle suddette verifiche interne, ravvisi la sussistenza di un obbligo di disclosure, dovrà trasmettere all’amministrazione finanziaria le notizie in suo possesso, potendo sottrarvisi nei casi in cui ciò comporterebbe una sua possibile responsabilità penale oppure qualora gli obblighi in questione siano stati adempiuti da altri intermediari; non potrà di converso invocare a propria tutela il segreto professionale, che riguarda le sole ipotesi, del tutto marginali se riferite alla realtà notarile, in cui le informazioni circa i meccanismi transfrontalieri siano raccolte nell’ambito di un’attività di consulenza rivolta all’eventualità di intentare o evitare un procedimento davanti all’autorità giudiziaria.

Si deve infine evidenziare come alle richiamate responsabilità di carattere pubblicistico potrebbero aggiungersene anche sul piano civilistico; salve ipotesi di incompatibilità (come ad esempio, per le operazioni che comportano una segnalazione antiriciclaggio), si potrebbe infatti ritenere che gli obblighi informativi del notaio a favore del cliente si estendano alle conseguenze dell’operazione sul piano degli obblighi Dac6 e che, pertanto, in fase di stipula dell’incarico professionale il profilo in questione vada opportunamente enunciato.

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