di Francesco Barresi

È negligente l’avvocato che non chiede al cliente le attestazioni di avvenuto pagamento utili alla difesa. Lo chiarisce la sesta sezione civile della suprema Corte di cassazione, nella sentenza 56/2021, in cui un cliente portò in giudizio il proprio difensore legale perché, secondo costui, era stato «negligente sotto vari profili» in un giudizio arbitrale, portando il cliente al pagamento residuo di un appalto. Questo perché il professionista non aveva esibito le ricevute versate dal cliente alla società appaltatrice, per un totale di 50mila euro. Sia i tribunali di primo e secondo grado, però, rigettarono la domanda, e da cui il richiamo al giudizio degli ermellini che però hanno dato ragione all’appellante ribaltando completamente le sentenze precedenti. Infatti secondo i giudici di piazza Cavour «nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, chiosano gli alti giudici, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli – proseguono gli ermellini – gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole». Proseguendo su questa linea i giudici hanno ritenuto che «nel caso di specie non può dubitarsi che l’eventuale esistenza di pagamenti in favore della società controparte del giudizio arbitrale costituisse circostanza per nulla marginale da verificare nell’adempimento, della prestazione professionale ad essa richiesta, volta che si trattava di resistere alla domanda di quella società, che assumeva essere creditrice. Rientrava, dunque, certamente tra le prime e più banali informazioni, spiegano i giudici, che, nella preliminare impostazione della strategia difensiva e nel corso della sua successiva attuazione, il difensore avrebbe dovuto raccogliere dal cliente».
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