RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE/ Avvocati al centro di interventi della Cassazione
Va provata l’incidenza sull’esito negativo del giudizio
di Francesco Barresi

La responsabilità professionale dell’avvocato sussiste solo se l’errore del legale è stato determinante nell’esito negativo del giudizio. Lo specifica la terza sezione civile della Cassazione, nella sentenza 3566/2021, in cui un figlio aveva portato in tribunale l’avvocato che assistette il padre per l’acquisto di due appartamenti «per sentirne dichiarare la responsabilità professionale per la negligente assistenza prestata al genitore». Il motivo di doglianza nei confronti del legale è che se lui «avesse adempiuto diligentemente al proprio mandato e avesse richiesto la verificazione delle scritture disconosciute, con molta probabilità sarebbe stata confermata la sentenza di primo grado e sarebbe stata riconosciuta anche la proprietà del secondo appartamento». Il legale non venne condannato al risarcimento dei danni, né in primo né in secondo grado, e da qui la resistenza presso gli scranni dei giudici del Palazzaccio da parte del figlio. Gli ermellini, però, hanno respinto il ricorso, non ritenendo sufficiente le prove di accusa nei confronti del legale. Questo perché «la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale», chiariscono i giudici, «occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone», riprendendo anche le considerazioni dei giudici della corte d’Appello che, sulla via della legge, hanno specificato che «il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell’errore commesso dall’avvocato, l’esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto».
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