SINISTRI

Autore: Marco Tassone

ASSINEWS 329 – aprile 2021 

Nella liquidazione dei danni del settore PROPERTY una delle frequenti cause di discussione tra periti delle compagnie e periti degli assicurati è la corretta identificazione di quali siano le “vere e proprie” spese di salvataggio sostenute a seguito di un evento dannoso – ad esempio un incendio, un’alluvione, un guasto ad un macchinario –, rispetto a spese di diversa natura.
Le spese di salvataggio vengono normate dal legislatore con il seguente articolo del codice civile:

Art. 1914 codice civile

L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

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