CORTE DI CASSAZIONE/ La macroscopica imperizia al centro di un’ordinanza
No a responsabilità per danni derivanti da confusione
di Andrea Magagnoli

L’avvocato non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il danno derivi da una situazione caratterizzata da una incerta ed oscillante interpretazione delle norme. Lo afferma la corte di cassazione con l’ordinanza n. 5429/2021 depositata il giorno 26 febbraio 2021. Il caso di specie trae origine da una sentenza di secondo grado che rigettava la richiesta della condanna di un legale per i danni conseguenti all’attività professionale.
Nel caso di specie, era stata richiesta la condanna di un avvocato, al quale era stata contestata una macroscopica imperizia ed il conseguente danno nel corso dell’esecuzione di un incarico professionale in precedenza conferitogli dall’attore.

Il procedimento proseguiva ulteriormente data la proposizione di un ricorso in sede di legittimità. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza di merito presentava evidenti aspetti d’illegittimità, dato che ometteva di considerare l’evidente colpa conseguente ad una condotta palesemente imperita e negligente.

Tra le questioni dedotte all’attenzione degli ermellini rientrava anche quella dei limiti della responsabilità professionale derivante dalle condotte poste in essere in conformità a una sola delle possibili interpretazioni delle norme operanti in tali casi.

In altri termini, qualora il danno consegua ad una condotta posta in essere da un legale in conformità ad una delle possibili letture delle norme, poi ritenuta infondata da parte del giudice, tanto da derivarne un danno per l’assistito. Gli ermellini propendono per la soluzione preponderante ed applicata alle medesime situazioni di fatto da numerose pronunce.

Salvo infatti i casi in cui la condotta del legale sia stata connotata dal dolo o dalla colpa grave deve, secondo gli ermellini, essere esclusa la responsabilità di quest’ ultimo per i danni conseguenti ad una condotta processuale tenuta in conformità a una delle possibili interpretazioni delle norme.

In tali casi il legale non potrà essere ritenuto responsabile, per gli eventuali danni cagionati nel corso dell’esecuzione dell’incarico professionale. Il ricorso viene pertanto dichiarato infondato.

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