Giuliano Mandolesi
L’escussione della fideiussione vale a tutti gli effetti come «pagamento» ai fini della fruizione del bonus locazioni. Per verificare se si rientra o meno tra i soggetti residenti in comuni colpiti da eventi calamitosi, esimente che libera i possibili beneficiari del tax credit dal calcolo della contrazione del fatturato, vale quanto stabilito con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 per il contributo a fondo perduto. Queste sono le ultime indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con le risposte alle istanze di interpello 185 e 186 pubblicate ieri e relative al c.d. bonus locazioni, credito d’imposta introdotto con l’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto Rilancio).

La risposta n.185 segna l’ennesima apertura dell’agenzia alla fruizione del bonus, ammettendo come pagamenti efficaci e ritenuti validi per maturare il credito anche quelli «indirettamente» effettuati dal locatario tramite escussione della fideiussione. Come disposto al comma 5 dall’articolo 28 del dl 34/2020, conditio sine qua non per maturare il credito d’imposta in commento è che i canoni d’affitto relativi ai mesi che danno diritto al tax credit vengano effettivamente corrisposti al locatore. L’agenzia delle entrate nella risposta premette che l’escussione della garanzia (la fideiussione) comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore. Detto ciò, avendo l’escussione della fideiussione funzione di garanzia del pagamento dei canoni di locazione, la stessa costituisce ai fini della norma qui in esame, una modalità di «versamento» del canone che integra il presupposto per la spettanza del bonus. Relativamente alla casistica oggetto dell’interpello n. 185, assume a questo punto ancor più rilevanza quanto recentemente dichiarato dall’agenzia delle entrate stessa nel corso di un incontro con la stampa specializzata. L’agenzia, contrariamente a quanto disposto dalla norma, ha infatti stabilito che avranno la possibilità di beneficiare del credito sulle mensilità 2020 anche coloro che effettueranno i pagamenti nel 2021.

Nella risposta n.186 invece vengono fornite importanti delucidazioni per identificare i soggetti che possono ritenersi domiciliati fiscalmente (o con sede operativa) nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi. Questo ovviamente al fine di poter evitare il rispetto della contrazione del 50% del fatturato disposta sempre dal comma 5 dell’articolo 28 del dl rilancio. L’agenzia delle entrate in questo caso ha gioco facile poiché i requisiti per essere considerati con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi erano già stati elencati con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, al punto 5.2 nell’ambito dei chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto. La comune ratio legis che ispira le misure, il bonus locazioni ed il fondo perduto, induce a sostenere che anche per il tax credit locazioni occorra pervenire alla medesima interpretazione del c.d. contributo a fondo perduto. I requisiti indicati nella circolare 22/E erano i seguenti: a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso; b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Pagina 4 di 5 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020); c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.

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