Lo ha stabilito l’ordinanza n. 4789 depositata il 23 febbraio 2021 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione graduando la responsabilità del trasportato. 

Il caso

Il caso risolto dalla Corte di Cassazione riguarda la richiesta di risarcimento danni formulata dal passeggero di un’automobile, nei confronti del conducente, del proprietario e della sua compagnia di assicurazione per la RCA. Il trasportato riportava una ferita al naso a causa del sollevamento del cristallo del finestrino del lato del passeggero, mentre quest’ultimo si sporgeva verso l’esterno, per dare indicazioni al conducente che, non avvedendosi di tale movimento, azionava l’alzacristalli elettrico.

Giudizio di merito

Il Giudice di Pace aveva accolto la richiesta risarcitoria attorea, accertando, però, un concorso di colpa del 50% a carico del danneggiato; decisione che veniva confermata dal Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello. Il Giudice dell’impugnazione rilevava che «la persona danneggiata ha contribuito alla verificazione dell’evento dannoso in due modi: sia sporgendosi dal finestrino, senza che ve ne fosse la necessità, e sia per non aver comunque usato maggiore cautela nel momento in cui eseguì tale movimento».

Il ricorso in Cassazione

Il trasportato ricorreva per Cassazione, contestando la decisione del Tribunale per vedere riconosciuta l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo. E’ opportuno, pertanto, concentrarsi sulla questione di fondo esaminata dalla Cassazione, in merito al concorso di colpa del trasportato, tratteggiandone i limiti con riferimento al dovere di controllo imposto al conducente.

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