Lo stabilisce l’ordinanza 6514 2021 depositata il 9 marzo dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione decidendo su un attraversamento pedonale lontano dalle strisce consentito in alcuni casi dal Codice della Strada ma a precise condizioni
di MR. OLIVIERO
Prima di analizzare la pronuncia della Cassazione è quanto mai necessario precisare quale sia la normativa vigente anche per la confusione che si è ingenerata negli ultimi anni a seguito di alcune particolari posizioni.
La normativa
Il comma 2 dell’art. 190 del Codice della Strada prevede: «I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a €100» Quindi, se lontane, i pedoni possono attraversare la carreggiata non servendosi delle strisce ma mai i larghi e le piazze.
Il caso
Nel ripartire da una sosta semaforica il conducente di un autocarro colpisce un pedone che attraversa la strada lontano dalle strisce procurandogli lesioni con esito.
Il giudizio di merito
La Corte d’Appello imputava la responsabilità al conducente del veicolo perché: «scattata la luce verde nella sua direzione, non poneva adeguata attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo, egli stesso dichiarava, nella immediatezza del fatto, di avere guardato (solo) nello specchietto a destra, e non anche a sinistra. E se la conformazione del mezzo e/o altezza del finestrino non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso Io specchietto laterale, avrebbe potuto/dovuto sporgersi con la testa fuori del finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell’autocarro, prima di rimettersi in movimento».
La decisione della Cassazione
Per stabilire le esatte responsabilità la Cassazione parte dalla naturale constatazione della realtà rilevando che: «non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce». Da questo presupposto gli Ermellini hanno pragmaticamente attribuito parte della responsabilità del sinistro al conducente perché il pedone avvedendosi dei veicoli fermi al semaforo rosso aveva: «già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro praticamente in senso trasversale alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile» pertanto il pedone «non spuntava all’improvviso da auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare».
Il concorso di colpa del danneggiato
Dall’altra parte i giudici non hanno potuto non evidenziare che attraverso il suo comportamento il danneggiato ha concorso, ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile alla realizzazione del sinistro graduando quella che poteva essere la piena responsabilità del conducente. Quindi, benché patisca gli effetti della propria condotta, allo stesso danneggiato può essere attribuito una quota di responsabilità nella causazione dell’evento.
Conclusioni
Come abbiamo visto i pedoni possono, sì, attraversare la strada lontano dalle strisce ma solo se sono lontane (più di cento metri per quanto non sia sempre semplice stimare le distanza) ma nel farlo devono attenersi pedissequamente a quanto stabilisce il codice della strada. L’attraversamento deve essere perpendicolare e concludersi il più velocemente possibile senza «sostare o indugiare sulla carreggiata» come prevede il comma quattro dell’Art. 190 CDS. Ma soprattutto ai sensi del comma cinque del medesimo articolo: «I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti». Per questo in caso di sinistro non gli può non essere addebitata una quota di responsabilità.
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