Lo ha ribadito il Tribunale di Torre Annunziata specificando che l’Accertamento Tecnico Preventivo ATP ex art. 696 bis c.p.c. con finalità conciliative della lite è ammissibile solo quando il dissenso verte solo su questioni semplici e suscettibili di accertamento tecnico

Normativa

La cornice dell’Art. 696 bis del Codice di Procedura Civile è volta a escludere l’ammissibilità del ricorso tutte le volte in cui la materia del contendere afferisca non solo alla misura dell’obbligazione risarcitoria (quantum), ma anche all’effettiva sussistenza della stessa pretesa (an).

Giurisprudenza

In questo senso si orienta anche costante giurisprudenza di merito e di legittimità, concorde nell’affermare che il ricorso per ATP è ammissibile solo qualora non vi siano questioni concernenti fatti diversi dal profilo meramente tecnico di responsabilità. Questo in virtù del fatto che lo strumento dell’Accertamento Tecnico Preventivo è atto a perseguire esigenze deflative del contenzioso, per cui il consulente tecnico non potrà estendere la propria competenza a valutazioni tecnico-scientifiche, ma dovrà limitarsi a operare un accertamento conciliativo dei crediti.

Caso

La causa portata all’attenzione dei giudici riguardava lo scontro frontale di due autocarri a seguito del quale l’assicurato ricorrente lamentava l’insorgenza di un disturbo da stress post-traumatico di grado medio, danno biologico, invalidità temporanea parziale e correlati. All’epoca del sinistro, come si dava atto nel ricorso, l’assicurazione offriva spontaneamente all’Assicurato la somma di € 1.000,00. Importo che all’interno del ricorso veniva poi descritto come incongruo per la definizione della lite, stante la lunga lista di conseguenze dannose verificatesi ai danni del ricorrente.

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