SOCIETÀ/ Sentenza della Corte di cassazione sull’impedimento di atti pregiudizievoli
Vigilanza dovuta anche se non si esercitano poteri
di Vittorio Provera

L’obbligo di vigilanza e di attivazione per impedire atti pregiudizievoli per la società non viene meno se l’amministratore sia rimasto estraneo alla conduzione, non esercitando poteri; così ha statuito la Cassazione nella pronuncia 5795 del 3/3/2021. Tutto nasce da un’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore della fallita. Nei due gradi di merito era stata riconosciuta la fondatezza dell’azione. L’amministratore ha impugnato in Cassazione allegando motivi respinti dalla Corte. Nella decisione si afferma che il proscioglimento, avvenuto in sede di udienza preliminare (e non a esito del dibattimento), dalle accuse penali di truffa, false comunicazioni sociali e bancarotta per gli stessi fatti del procedimento civile, non ha efficacia di giudicato e non vincola il giudice civile. Questi deve effettuare nuova valutazione dei fatti e responsabilità sotto il profilo civilistico, anche assumendo elementi acquisiti in sede penale. All’esito, riaffermata l’inderogabilità dei doveri previsti dagli art. 2392 e segg cc in capo all’amministratore, si è statuito che questi non può sottrarsi alle responsabilità sostenendo di essere un mero strumento della volontà altrui nella gestione della società, poiché «tale atteggiamento passivo, tradottosi nella colposa omissione di qualsiasi controllo sull’attività sociale, aveva consentito il compimento di iniziative di gestione in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione ed integrità del patrimonio sociale e del dovere di amministrare con diligenza». Ciò vale anche nel caso di ordini impartiti dalla holding del gruppo. Tale evento determina l’estensione della responsabilità agli amministratori della holding che abbiano imposto atti ed ingerenze, pregiudicando l’autonomia della controllata, ma non esclude quella dell’amministratore di quest’ultima, riconducibile all’inosservanza dei citati doveri di vigilanza, non potendo invocarsi quale esimente un carattere solo formale dell’investitura.

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